Con un’ordinanza netta e argomentata, il Tribunale civile di Roma (Sezione XVI) ha rigettato il reclamo presentato da Cesare Semeraro e Santino Iafrate, membri del Rito Scozzese Antico ed Accettato, contro una delibera adottata il 9 giugno 2024 dal Sovrano.
Il collegio giudicante – presieduto dal dott. Giuseppe Di Salvo, con il giudice relatore Stefano Iannaccone – ha confermato la validità della sospensione dei reclamanti, affermando che tale misura, anche se eventualmente impugnabile, produce effetti immediati e limita i diritti associativi, compreso quello di proporre ricorsi contro le decisioni interne.
I due reclamanti sostenevano che la sospensione, ricevuta l’8 giugno 2024, fosse invalida e non sufficiente a impedire loro di esercitare i diritti da soci. Il Tribunale ha però chiarito che un provvedimento associativo produce effetti fino a revoca o sospensione formale, e che la semplice presunta illegittimità non basta per considerarlo inefficace.
Pertanto, al momento della riunione del 9 giugno, Semeraro e Iafrate non avevano alcun diritto di partecipazione né legittimazione ad impugnare la delibera, essendo formalmente sospesi.
I ricorrenti avevano inoltre contestato le modalità di convocazione della riunione – giudicata generica e trasmessa via email semplice – ma il giudice ha chiarito che tali vizi possono essere sollevati solo da chi era legittimato a partecipare alla riunione. Essendo esclusi in virtù della sospensione, non avevano titolo per opporsi alla forma della convocazione.
Uno dei punti cardine della vicenda era il presunto mancato raggiungimento del quorum richiesto per approvare le modifiche statutarie. Secondo i ricorrenti, la delibera era nulla per difetto di quorum. Il Tribunale ha però sostenuto la tesi opposta: il quorum era stato correttamente calcolato tenendo conto di sei esclusioni legittime.
In particolare, oltre ai due reclamanti, risultavano sospesi anche Petraroja e Bagnato (anch’essi destinatari del provvedimento dell’8 giugno), Edo Biondo (già sospeso dal novembre 2023) e Antonio Seminario, il quale aveva formalizzato un’autosospensione per motivi elettorali senza mai revocarla.
Il collegio deliberante contava 21 membri, ma 6 risultavano non attivi: quindi il totale effettivo era 15. La delibera fu approvata con 10 voti favorevoli, raggiungendo così il quorum dei due terzi previsto dal regolamento associativo.
Un altro punto del reclamo riguardava la richiesta di ottenere il verbale integrale della riunione, di cui era stata depositata solo una versione parziale. Anche questa richiesta è stata respinta: il Tribunale ha osservato che i ricorrenti erano riusciti comunque a formulare i propri rilievi e a proporre ricorso, il che dimostra che il documento parziale era sufficiente ai fini del giudizio. Nessuna misura cautelare poteva quindi essere giustificata dalla mancata ostensione totale.
Il Tribunale ha infine disposto il rigetto del reclamo, il pagamento del contributo unificato aggiuntivo da parte dei reclamanti, e ha rinviato le spese al giudizio di merito.
Con questa ordinanza, si conferma un principio chiaro: all’interno delle associazioni, le sospensioni producono effetti immediati e precludono la possibilità di partecipare alle attività interne o impugnarne le decisioni, a meno di una formale revoca.
In allegato l’ordinanza di rigetto del reclamo