Alla fine ce l’hanno fatta! Con una serie di articoli in cui veniva denunciata la deriva giuridica imboccata dalla XVIª Sezione Civile del Tribunale di Roma sul favor voti, nella giornata di ieri (4 aprile) si è avuta notizia che è cambiato il Collegio di giudici che dovrà giudicare la causa che vede opposto il Gran Maestro Eletto Leo Taroni al Grande Oriente d’Italia
Pasqua rovinata a Villa del Vascello, proprio quando la meta sembrava vicinissima e l’ennesima presa per i fondelli ai danni di Leo Taroni sul “favor voti” pareva cosa fatta! Purtroppo per i soliti noti, il Canale Telegram Voce di Hiram ha detto un fragoroso e pubblico NO!

La mandrakata non è riuscita. Preparata da mesi, ieri si è infranta contro l’evidente volontà superiore (magari del Presidente del Tribunale civili di Roma, chissa?) di evitare possibili figuracce internazionali in tema di rispetto dei principi ordinamentali.

Si è deciso che devono cambiare i giudici collegiali della causa che vede opposto Leo Taroni al Grande Oriente d’Italia, in cui il Gran Maestro eletto difende il diritto degli italiani (nel caso di specie i massoni del G.O.I.) alla piena conservazione della loro volontà elettorale, contro le scelte dei Presidenti di Seggio infedeli. Giudici che, lo ricordiamo, si erano già distinti per interpretazioni “creative” e molto pasticciate.

Contrariamente alle decisioni prese in materia di “favor voti” da almeno trent’anni dal Consiglio di Stato, dalla Suprema Corte di Cassazione e dalle direttive del Ministero degli Interni, infatti, la XVIª Sezione Civile romana, “specializzata” in diritto d’impresa e associativo, aveva da ultimo stabilito che il Presidente di Seggio massone può annullare a piacimento il voto valido di un elettore, decidendo — sua sponte — se staccare o meno il talloncino antifrode attaccato alla scheda elettorale regolarmente votata e depositata nell’urna.
Una decisione contraria a tutto lo scibile della giurisprudenza sul tema, e persino del buonsenso.
Voce di Hiram, a questo proposito, ha paventato persino un fortissimo e potente condizionamento esterno, dichiarando comunque di non voler cedere alla tentazione di ritenere questa un’ipotesi valida e da prendere in considerazione.

IL CANE THOR
Il Consiglio di Stato, con la recentissima sentenza n. 831 del 2 febbraio 2026, ha ribadito oltre ogni dubbio il principio del favor voti: ogni voto deve essere considerato valido quando la volontà dell’elettore è chiara e univoca. La nullità della scheda è possibile solo se segni o scritte costituiscono inequivocabilmente un elemento di riconoscimento del votante.
Nel caso esaminato, il T.A.R. del Veneto aveva confermato che la scritta “Thor” nello spazio delle preferenze – nome del cane del candidato sindaco di Porto Viro, Mario Mantovan – non rappresentava un segno di riconoscimento. La presenza del cane durante la campagna e la sua notorietà tra gli elettori hanno reso il riferimento comprensibile e innocuo ai fini dell’attribuzione del voto. La decisione sottolinea anche che il ricorrente (nel caso di Leo Taroni sarebbe il G.O.I., o forse le giudice Flora Mazzaro) deve fornire prove concrete, non semplici sospetti, per contestare la validità di una scheda.
In sostanza, un voto con scritte o simboli particolari non viene annullato se la sua espressione è chiara e la volontà dell’elettore resta evidente.
Ad ogni modo, la “mandrakata” pare per ora essere stata sventata, e adesso si attende di conoscere i nomi dei nuovi giudici super-partes che rimetteranno ogni principio giuridico e regolamentare al posto che gli spetta.