Il Canale Telegram Voce di Hiram, interpretando il sentimento di disgusto di “Massoneria legalitaria” all’indomani della ignomignosa ordinanza cautelare di rigetto nella causa Leo Taroni vs. G.O.I., scrive al giornalista che ha intervistato il Gran Maestro eletto
Alla c.a. del dott. Giuseppe Pipitone
Il Fatto Quotidiano
Oggetto: Denuncia di malagiustizia – Introduzione per via interpretativa della “responsabilità oggettiva dell’elettore” in materia elettorale
Egregio Dott. Pipitone,
per le vie brevi, poiché sappiamo che Lei è già edotto del caso di specie, intendiamo sottoporre pubblicamente al suo vaglio e all’attenzione del Fatto Quotidiano un caso che integra, a nostro avviso, una deviazione dai principi costituzionali ed ordinamentali in materia elettorale, discostandosi da almeno tre lustri di poderose prese di posizione del Consiglio di Stato e della Suprema Corte di Cassazione, ancora da ultimo ribadite dai più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa.
In una procedura elettiva endoassociativa, infatti, sono stati annullati voti formalmente e sostanzialmente validi, espressi secundum legem in favore del candidato risultato poi vincitore. L’annullamento non si fonda su vizi formali della scheda ex art. 62 d.P.R. 361/1957, né su violazioni delle modalità di espressione del voto da parte dell’elettore. La motivazione resa dall’organo decidente, la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, poggia esclusivamente sull’ipotesi che uno o più presidenti di seggio avrebbero potuto, ponendo in essere una condotta fraudolenta e contra legem, risalire all’identità degli elettori. La condotta in esame è l’omesso distacco del tagliandino antifrode dalla scheda elettorale.
Viene così configurata, per via giudiziaria, una fattispecie ignota al nostro ordinamento giuridico: la responsabilità oggettiva dell’elettore per il fatto illecito meramente potenziale del pubblico ufficiale preposto al seggio. Il rischio della violazione della segretezza, che l’ordinamento pone a carico dell’amministrazione, è traslato sul titolare del diritto di voto, con effetto caducatorio della volontà elettorale legittimamente manifestata.
Tale approdo ermeneutico si pone in frontale contrasto con principi capisaldi in materia:
- Tassatività delle cause di nullità del voto: ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 70 d.P.R. 361/1957, applicabili per analogia alle elezioni endoassociative ove richiamate, l’annullamento della scheda presuppone un vizio intrinseco o estrinseco oggettivamente riscontrabile, non la mera potenzialità di una condotta illecita di terzi quale “il sospetto di una futura violazione della segretezza ad opera del presidente seggio, la quale possa riverberarsi sulla validità del voto”;
- Irrilevanza del fatto del terzo sulla posizione dell’elettore: “l’eventuale condotta infedele del presidente o degli scrutatori rileva sul piano della responsabilità penale e disciplinare dei medesimi, senza attingere la sfera giuridica dell’elettore che abbia esercitato il diritto in conformità alla legge”. Il principio di personalità della responsabilità ex art. 27 Cost. impedisce che il cittadino subisca effetti sfavorevoli per il fatto altrui.
- Segretezza come garanzia, non come condizione risolutiva: il Consiglio di Stato ha qualificato la segretezza come “presidio posto a tutela della libertà del votante”, specificando che la sua eventuale violazione concreta va repressa con gli strumenti sanzionatori, non con l’annullamento del diritto che mira a proteggere.
Per non discutere degli ulteriori profili di frizione con il quadro costituzionale:
- Art. 1 Cost.: la sovranità popolare è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione; l’annullamento di voti validi sulla base di ipotesi di reato comprime tale sovranità senza base normativa;
- Art. 97 Cost.: il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione impongono che sia l’apparato pubblico a garantire la regolarità delle operazioni, non il cittadino a sopportarne il rischio di malfunzionamento;
- Principio del favor voti per come codificato dall’art. 70 d.P.R. 361/1957, il quale impone di conservare il voto ogniqualvolta sia possibile desumere la volontà dell’elettore. E nel caso in esame la volontà era univoca e non contestata.
In conclusione, la decisione oggetto di segnalazione opera una surrettizia inversione dell’onere di garanzia: non è più l’amministrazione a dover assicurare che il voto resti segreto, ma è l’elettore a perdere il voto se qualcuno ipotizza che l’amministrazione potrebbe non assicurarlo. Si tratta di un precedente capace di delegittimare ogni procedimento elettorale, e pertanto riteniamo che la questione debba essere portata con urgenza non solo all’attenzione della pubblica opinione, ma anche al vaglio qualificato del Capo dello Stato Sergio Mattarella, del Ministro Guardasigilli Carlo Nordio e delle Camere parlamentari.
Restiamo a disposizione per trasmetterLe gli atti integrali del caso e per ogni approfondimento utile a verificare la portata sistemica della questione.
Con i più cordiali saluti,
Voce di Hiram