Il Canale Telegram massonico “Voce di Hiram” denuncia, chiedendo sia fatta luce sulle ordinanze emesse dai giudici civili romani nella causa che vede contrapposTo al Grande Oriente d’Italia il Gran Maestro eletto Leo TaroNi: “Le due pronunce degradano il principio di segretezza del voto da fondamentale presidio a garanzia della libera espressione elettorale del cittadino a condizione risolutiva del diritto stesso, in violazione del principio del favor voti e dell’art. 27 della Costituzione”. Poi la domanda: “Qui prodest?”
Illustrissimo signor Presidente della Repubblica,
siamo un Canale Telegram che raggruppa oltre mille massoni italiani che credono nella legalità e nello Stato di Diritto, perfettamente consapevoli che la Massoneria italiana ha subito, soprattutto negli ultimi 15 anni, una pericolosa deriva dai suoi obiettivi originari, costituendosi come centro di potere mal sopportante, o addirittura del tutto confliggente con l’interesse primario e costituzionalmente garantito alla libertà di pensiero del cittadino (art. 21 Costituzione).

Affinché Lei, signor Presidente, possa comprendere appieno le motivazioni della nostra odierna denuncia dobbiamo riavvolgere il nastro degli eventi che ci hanno portato a questo scritto indirizzato alla carica che Lei rappresenta, che è per noi l’ultimo baluardo a garanzia della tenuta del nostro ordinamento giuridico e pilastro vivente di quel senso di partecipazione civica che la nostra stessa “iniziazione” ci impone di vivere nell’impegno civile.
Deve quindi sapere, signor Presidente, che a marzo del 2024 giunse al termine la campagna elettorale interna al Grande Oriente d’Italia, la più antica e numerosa Osservanza massonica nazionale; obiettivo eleggere il Gran Maestro e la giunta della nostra Istituzione, che rimangono in carica per cinque anni. Il corpo elettorale era allora costituito da circa diciottoimila “fratelli” (così ci appelliamo tra noi) con il raggiunto grado di “maestro”.
Le elezioni vennero indette con decreto del Gran Maestro in carica, il senese Stefano Bisi, e il voto sarebbe avvenuto a “lista bloccata”. In questo senso: il voto al Gran Maestro è attribuito automaticamente anche alla giunta che egli propone.
A questa competizione elettorale si presentano tre candidati: Leo Taroni, Antonio Seminario e Pasquale La Pesa, il voto è previsto per il giorno 3 marzo del 2024. La lista “Noi insieme”, di Leo Taroni, si candida da subito a rappresentare la discontinuità interna. Il programma elettorale del suo leader, anche nel linguaggio, è di rottura. Leo Taroni e il suo Grande Oratore Silverio Magno, notaio in messina, portano avanti una vera e propria pastorale antimafia all’interno dell’Osservanza, mirando a chiudere con la funesta era del “negazionismo”, così da restituire un pieno afflato legalitario e una nuova spiritualità al Grande Oriente d’Italia.
Ora, signor Presidente, per caratteristiche precipue agli Ordini massonici non ci troviamo di fronte a una campagna elettorale classica, dove i partiti che si candidano al governo del Paese si impegnano con un programma ad affrontare crisi economica, criminalità e tematiche sociali con proposte precise; perciò deve stupire ancora di più che al primo punto del programma della lista “Noi insieme” si parli di “avversione alla mafia, alla ’ndrangheta e alla camorra”. Proprio per questo la tesi del gruppo che sostiene la candidatura di Leo Taroni è ancora più allarmante: “Ci impegniamo perché il GOI operi all’interno, e nel mondo profano, in modo assolutamente conforme a quanto stabilito dalla Costituzione repubblicana e dalla Legge”.
È vero che tutto ciò può essere interpretato come un’invocazione a tenere comportamenti leciti, etici e rispettosi della Legge e della Costituzione italiana, ma la mozione insiste proprio nel denunciare primariamente i rischi di contaminazione criminale. Si sostiene apertamente che il GOI si deve comportare in modo “conforme alla legge”, “affinché ponga in essere pensieri, parole e azioni di siderale distanza e di avversione totale, effettiva ed efficace alla criminalità organizzata, specialmente se di natura mafiosa, e anche alla cosiddetta ‘mentalità’ che costituisce un morbo velenoso e mortifero che non deve trovare dimora nel Tempio della fratellanza”.
I risultati del 3 marzo 2024 sono sorprendenti. Leo Taroni è primo con 6.493 voti. Antonio Seminario, il candidato sostenuto dal Gran Maestro uscente, il senese Stefano Bisi, di voti ne prende 6.459. Pasquale La Pesa 696. E su questo risicato margine di vittoria che verrà costruito il più grande raggiro che si possa immaginare! Tutto parte, infatti, dalla contestazione di quei 34 voti in più. Il motivo addotto è la “mancata asportazione del talloncino antifrode dalle schede messe dentro l’urna”.
La Commissione elettorale nazionale interna al GOI, con una maggioranza di otto voti contro sette, ribalta i risultati degli scrutini, annullando le schede votate dalle quali non era stato preventivamente tolto il talloncino antifrode. Con il ricalcolo delle schede, il risultato è un ribaltone. Salgono a 248 le schede annullate, per cui alla fine la vittoria è assegnata ad Antonio Seminario con 6.369 voti, seguito da Leo Taroni con 6.343 preferenze, ultimo Pasquale La Pesa con 688 suffragi. In questo modo a Leo Taroni vengono annullate centocinquanta schede, a Seminario novanta, a La Pesa otto. Tanto basta.
Il 26 agosto del 2024 inizia la guerra in Tribunale; con il primo round, in via cautelare, che va proprio a Taroni: difatti il giudice ritiene illegittimo l’annullamento delle schede da cui non è stato tolto il talloncino (operazione che peraltro spettava al Presidente di Seggio, e non all’elettore), questo in virtù del noto principio del favor voti, poi, però, tra dicembre 2024 e gennaio 2025 cambia tutto. Al giudice in questione, della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, viene tolto l’incartamento, e da lì in poi sarà tutta un’altra storia. Una storia molto misteriosa e, invero, molto pericolosa per la tenuta della più importante tra le libertà repubblicane: quella di voto.
In due recenti ordinanze cautelari emesse sempre dalla stessa Sezione Civile di quello stesso Tribunale viene affermato, infatti, un un qualcosa di davvero inedito: che l’annullamento di una scheda elettorale può fondarsi sulla mera ipotesi che uno o più scrutatori possano, in via del tutto immaginaria e ponendo in essere una condotta fraudolenta, o comunque contra legem, risalire all’identità dei votanti.
La condotta all’esame dei giudici è, appunto, l’omesso distacco del tagliandino antifrode dalla scheda elettorale, compiuto dal Presidente di Seggio massone.
In questo modo, signor Presidente, è configurata, per via giudiziaria, una fattispecie ignota al nostro ordinamento giuridico: la responsabilità oggettiva dell’elettore per il fatto illecito meramente potenziale del preposto al seggio (rivesta esso il ruolo di pubblico ufficiale o cittadino privato).
Il rischio della violazione della segretezza del voto è così traslato sul titolare del diritto di voto stesso, con effetto caducatorio della volontà elettorale legittimamente manifestata.
Tale approdo ermeneutico, cui giunge sorprendentemente la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, si pone in frontale contrasto con principi capisaldi in materia elettorale, e non solo:
- Tassatività delle cause di nullità del voto: ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 70 d.P.R. 361/1957, applicabili per analogia alle elezioni endoassociative ove richiamate, l’annullamento della scheda presuppone un vizio intrinseco o estrinseco oggettivamente riscontrabile e non superabile attraverso il principio ordinamentale della conservazione della validità del voto, non la mera potenzialità di una condotta illecita di terzi quale “il sospetto di una futura violazione della segretezza ad opera del presidente seggio, la quale possa riverberarsi sulla validità del voto”;
- Irrilevanza del fatto del terzo sulla posizione dell’elettore: “l’eventuale condotta infedele del presidente o degli scrutatori rileva sul piano della responsabilità penale e disciplinare dei medesimi, senza attingere la sfera giuridica dell’elettore che abbia esercitato il diritto in conformità alla legge”. Il principio di personalità della responsabilità ex art. 27 Cost. impedisce che il cittadino subisca effetti sfavorevoli per il fatto altrui.
- Segretezza come garanzia, non come condizione risolutiva: il Consiglio di Stato ha qualificato la segretezza come “presidio posto a tutela della libertà del votante” (Sentenza Cassazione Civile n. 10847 del 05/05/2010), con il naturale corollario che la sua eventuale violazione concreta va repressa con gli strumenti sanzionatori, non certo con l’annullamento del diritto che mira a proteggere.
Le ordinanze emesse recentemente dalla XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma in materia elettorale certificano, inoltre, ulteriori profili di frizione con il quadro costituzionale:
- Art. 1 Cost.: la sovranità popolare è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione; l’annullamento di voti validi sulla base di ipotesi di reato comprime tale sovranità senza base normativa;
- Art. 97 Cost.: sussumendo il fatto associativo all’interno del contesto generale, viene inoltre incrinato il principio secondo il quale il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione impongono che sia l’apparato pubblico a garantire la regolarità delle operazioni di voto, non il cittadino a sopportarne il rischio di malfunzionamento;
- Il principio del “favor voti”: per come codificato dall’art. 70 d.P.R. 361/1957 il principio in esame impone di conservare il voto ogniqualvolta sia possibile desumere la volontà dell’elettore.
In conclusione, signor Presidente, le recenti decisioni oggetto di segnalazione (di cui alleghiamo i pdf in calce) operano una del tutto surrettizia inversione dell’onere di garanzia: non sarebbero più gli addetti ai Seggi (pubblici o privati poco importa) a dover assicurare, con la loro condotta rispettosa delle prerogative e della privacy dell’elettore, che le condizioni di voto restino sicure e il voto segreto, ma dovrebbe essere l’elettore a perdere il diritto di voto, solo ad ipotizzare che proprio gli addetti al Seggio ne possano violare, in modo fraudolento, la segretezza.
Si tratta, signor Presidente, di un precedente capace di delegittimare ogni procedimento elettorale, e pertanto riteniamo che la questione sia molto seria e necessiti di un’indagine approfondita presso la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma.
Ancora una riflessione
Anche perché, signor Presidente, stupisce non poco che tre giudici civili di grande preparazione abbiano potuto confondersi così maldestramente nella lettura della sentenza della Suprema Corte di Cassazione n. 18047/2010, posta da essi stessi alla base delle loro conclusioni sul “principio di segretezza” in materia elettorale!
Non per abusare della Sua pazienza, ma per esplicitare ancor meglio la nostra denuncia e sollecitare più nello specifico il Suo vaglio, riportiamo esattamente quale fu il motivo del contendere a giudizio nel 2010, e lo facciamo con le stesse parole della Suprema Corte:
“A meno di un lustro di distanza la Corte (cfr. Cass. S.U. 12461 del 1995) torna sulla questione dell’interpretazione del D.L. 23 novembre 1944, n. 382, art. 2 e della legittimità o meno della invalidazione delle schede (laddove queste contengano un numero di voti inferiore ai consiglieri da eleggere) per rilevare che la corrispondenza del numero dei candidati indicati nella scheda con quello dei componenti da eleggere soccorre all’esigenza di assicurare l’elezione di tutti i componenti previsti dal Consiglio, senza di che verrebbe menomata la funzionalità dell’organo elettivo, in mancanza di elezioni integrative. Precisando, altresì, che le caratteristiche della segretezza del voto, dell’espressione del voto con l’indicazione dei nomi dei candidati e con indicazione in numero eguale a quello dei componenti da eleggere, sono tutte caratteristiche che emergono dalla lettura dell’art. 2, in commento e che assumono carattere di essenzialità, in relazione alla funzione svolta. La segretezza del voto, costituisce espressione di un fondamentale criterio di democraticità al fine di sottrarlo a condizionamenti di sorta.
L’espressione del voto con l’indicazione dei nominativi è sicura certezza della designazione, non essendo prevista nel sistema elettorale la presentazione di liste ufficiali alle quali potere fare riferimento”.
Si discute, dunque, signor Presidente, del numero dei Consiglieri da eleggersi per l’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Roma.
Ma esattamente, signor Presidente, quale fu la questione posta all’attenzione della Suprema Corte? E quali furono i margini della “segretezza” cui essa fa riferimento?
Leggiamo nel dettaglio cosa viene domandato alla Suprema Corte:
“La S.C. voglia statuire che le schede elettorali nelle elezioni dei Consigli degli Ordini Sanitari possono legittimamente contenere un numero di preferenze valide, anche inferiore al numero dei consiglieri o dei revisori dei conti da eleggere, così interpretando o se del caso dichiarando illegittimo il D.P.R. n. 221 del 1950, art. 16; che è illegittima nella elezione dei consigli degli ordini sanitari la sanzione della nullità delle schede elettorali che contengono un numero di preferenze inferiori al numero dei consiglieri o dei revisori dei conti; in via subordinata che siano dichiarate non valide le schede complete ma contenenti nomi di fantasia”.
La “segretezza” e il “controllo sociale” in discussione presso la Suprema Corte nel maggio del 2010 non sembrano affatto quel “principio di segretezza” capace di ribaltare l’onere di garanzia sul corretto svolgimento delle operazioni di voto, ipotizzato dalle recenti ordinanze della XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma in materia elettorale!
Lì si discute di farmacisti che, forse per far riconoscere il proprio voto, hanno votato indicando un numero di Consiglieri inferiore al totale da eleggersi. O magari hanno completato il totale utilizzando nomi di fantasia, vergati sulla scheda allo scopo di rendere riconoscibile la propria espressione di voto. Non certo di Presidenti di Seggio che non staccano i talloncini antifrode mandandone a memoria i codici per identificare il voto dei “fratelli”!
Signor Presidente, la Suprema Corte di Cassazione nel maggio 2010 non individua nessuna responsabilità oggettiva dell’elettore per fatto altrui (del Presidente di Seggio). La Suprema Corte, semmai, oppone il principio di segretezza ad una potenziale condotta fraudolenta dello stesso elettore/farmacista, mirante a far riconoscere il proprio voto con un raggiro, così cedendo al controllo sociale!
Non un Presidente di Seggio che, novello Pico della Mirandola, ricorda a memoria decine e decine di numeri seriali di tagliandini antifrode, oppure che fraudolentemente li annota di nascosto su un foglio da nascondersi nella manica della giacca, novello Mago Silvan!
Un comportamento dell’ELETTORE, signor Presidente della Repubblica, non dello SCRUTATORE!!!
Un comportamento, tra l’altro, assolutamente contrario al suo dovere, come statuito persino dal Ministero dell’Interno, che in materia elettorale indica proprio gli scrutatori soggetti a particolari vincoli e comportamenti in tema di rispetto della privacy dell’elettore durante le operazioni di voto.
Per tutte queste ragioni, Presidente Mattarella, noi auspichiamo il Suo intervento.
Quanto avvenuto recentemente presso la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma mina le fondamenta del nostro ordinamento giuridico, è in conflitto con la nostra Costituzione Repubblicana e costituisce un vulnus da correggere nel più breve tempo possibile.
Un’ultima domanda, invece, la rivolgiamo a noi stessi: “Perché si è arrivati ad una simile sciagura?” O per dirla meglio, alla maniera dei nostri nostri padri latini: “Cui prodest?“
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della nostra più alta considerazione.
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