Pubblichiamo la lunga missiva che l’Organo Telegram della “Lista 1” ha indirizzato nei giorni scorsi a Roberto Saviano, il più noto osservatore italiano del fenomeno malavitoso
Gentile dr. Roberto Saviano,
con la presente vogliamo segnalarLe quanto sta accadendo, da oltre quattro anni, all’interno del Grande Oriente d’italia, la più antica e importante Obbedienza massonica nazionale, con circa 20.000 affiliazioni e 850 “Logge” dislocate sul territorio nazionale.
Ci rivolgiamo a Lei sia per la grande stima che nutriamo nei suoi riguardi, sia perché — soprattutto — immaginiamo che quanto Le andremo a raccontare possa essere di suo interesse.
Le forniremo, infine, qualche utile contatto telefonico, di cui ci siamo premuniti di richiedere il consenso, e se riterrà la vicenda meritevole di un approfondimento gli interessati saranno a sua completa disposizione.
Ci permetta ora di presentarci: Le scriviamo come Redazione di “Voce di Hiram”, Canale Telegram pubblico e organo mediatico di “Massoneria legalitaria”, corrente interna al Grande Oriente d’Italia che fa capo al Gran Maestro eletto Leo Taroni.
Il nostro Canale Telegram è sia osservatorio sia notiziario della massoneria italiana, seguito da circa milleduecento “fratelli” (come ci chiamiamo tra di noi). Ma anche da cosiddetti (per noi) “profani”, tra cui svariati giornalisti, con alcuni dei quali noi collaboriamo.
Siamo cittadini che amano la legalità e si impegnano affinché questo ideale possa risplendere anche nel nostro mondo latomistico (cioè in massoneria), un mondo spesso refrattario a ricevere questa “Luce” e coinvolto in vicende tutt’altro che commendevoli.
Come Voce di Hiram siamo anche collegati ad un Blog, sempre pubblico, che si chiama Liberomuratore.com, il quale utilizza sovente anche lo strumento della satira per denunciare le tante storture che si verificano nel nostro ambiente. Tuttavia, il Blog è destinato principalmente ad azioni di denuncia pubblica sul malaffare in massoneria.
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Abbiamo così tante cose da raccontarLe che ci è difficile persino stabilire un punto d’inizio! Ci proviamo, tentando di descrivere nel dettaglio la perversa situazione in essere da anni:
Partiamo dal nostro “fratello” medico associato esternamente alla mafia Alfonso Tumbarello, della Loggia “Valle di Cusa – Giovanni di Gangi” di Campobello di Mazara: alla fine, dopo due anni di processo, il 10 dicembre scorso Tumbarello è stato condannato dal Tribunale di Marsala a 15 anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa, per aver favorito e coperto la latitanza del boss mafioso Matteo Messina Denaro.
Nonostante sia stato sospeso dal G.O.I. Tumbarello è ancora oggi, a tutti gli effetti regolamentari, un massone del Grande Oriente d’Italia, considerato quindi degno delle prerogative citate nell’art. 7 della Costituzione dell’Ordine, che recita:
“Il Libero Muratore, con la iniziazione, viene riconosciuto Fratello. I Liberi Muratori sono reciprocamente tenuti all’insegnamento, alla fedeltà, alla lealtà, alla stima e alla fiducia. Le prerogative si perdono solo con l’espulsione dall’Ordine.”
Una settimana più tardi, l’ex parlamentare di Forza Italia (nonché ex membro della Commissione Giustizia della Camera) Giancarlo Pittelli è stato condannato a 7 anni e 8 mesi nella sentenza d’appello del processo “Rinascita-Scott” contro le cosche del Vibonese. Gli atti del processo descrivono Pittelli come «massone, politico eletto con l’appoggio delle logge massoniche e della ‘ndrangheta»: una sorta di “ufficiale di collegamento” tra la criminalità organizzata e la massoneria, col compito di “aggiustare” i processi.
In vista delle elezioni politiche del 2006, Pittelli sarebbe stato indicato dai vertici del Grande Oriente d’Italia come «candidato ideale» e, secondo i Pubblici Ministeri, per appoggiare la sua elezione «la massoneria si era rivolta alla criminalità organizzata».
Con l’ultima sentenza (se non c’è sfuggito nel frattempo qualcosa), Giancarlo Pittelli ha collezionato ben due condanne in primo grado e una in secondo grado per reati connessi all’associazione mafiosa.
Ciononostante, anche Pittelli — al pari di Tumbarello — è tuttora un massone non espulso del Grande Oriente d’Italia. Dicono si sarebbe “auto-assonnato”, che da un punto di vista di mera “appartenenza” massonica non significa nulla, poiché lungi dall’escluderla la conferma in pieno.
Queste sono solo le ultime di un lungo elenco di sentenze che dimostrano e sanciscono inequivocabilmente i rapporti e le commistioni esistenti tra alcuni importanti affiliati al Grande Oriente d’Italia e la criminalità organizzata di Sicilia e Calabria. Due regioni di nobili e secolari tradizioni massoniche che, purtroppo, negli ultimi decenni hanno finito per essere sempre più infiltrate e contaminate dalla malavita. Le stesse due regioni che costituiscono il caposaldo elettorale di coloro che hanno guidato il G.O.I. negli ultimi vent’anni.
Un dato per tutti: nelle elezioni per la Gran Maestranza del 2024 ben il 38,7% dei voti raccolti livello nazionale dalla Lista 2 del calabrese Antonio Seminario (sostenuta dal Gran Maestro Stefano Bisi, di cui è stato per anni sia il vice, sia il successore designato) proveniva da queste due regioni.
Da questo dato fattuale si fonda l’assodata “ritrosia” con cui il Grande Oriente d’Italia, guidato prima da Stefano Bisi e adesso da Antonio Seminario, è solito affrontare le tematiche legate al malaffare in quelle specifiche aree del Paese, e perché si sia sempre dimostrato molto restio ad assumere posizioni di ferma condanna dei propri membri coinvolti in tali, esecrabili, situazioni.
Un altro caso emblematico è quello di Vito Lauria, figlio del boss Giovanni Lauria (detto ‘U prufissuri), che ai suoi tempi era appena sotto Totò Riina e Bernardo Provenzano nella gerarchia di Cosa Nostra. Il “fratello” Vito, eletto per ben tre volte Maestro Venerabile della Loggia “Arnaldo da Brescia” di Licata (AG), da altri “fratelli” che “non potevano non sapere della pericolosità criminale del padre” (come recita la relazione interna del G.O.I. a firma di Antonino Recca, ex presidente della Circoscrizione siciliana), risulta tutt’oggi ancora non espulso dal Grande Oriente d’Italia.
Vito è stato condannato in via definitiva nel 2023 a 8 anni per concorso esterno in associazione mafiosa. Soprattutto, ha subito soltanto la sanzione del “depennamento”, vale a dire la sanzione riservata agli associati del Grande Oriente d’Italia che risultano assenti ingiustificati alle riunioni di Loggia oppure morosi, come previsto dall’art. 12 della Costituzione del G.O.I., mantenendo anche lui intatte le sue prerogative massoniche.
Su questa vicenda è esaustivo l’articolo di Michele Campostella apparso sul Blog dell’ex Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia prof. Giuliano Di Bernardo:
Se, come abbiamo visto, la Giustizia Penale sta — seppur faticosamente — arrivando a risultati importanti nell’individuare e punire le attività criminali di alcuni affiliati, non si può certo dire che la Giustizia Civile si dimostri in grado di raggiungere risultati analoghi.
È significativo, a tal proposito, ciò che è accaduto presso il Tribunale di Roma, dove i procedimenti relativi ai brogli delle elezioni del marzo 2024 per la Gran Maestranza e ai successivi illeciti perpetrati dall’attuale dirigenza del Grande Oriente d’Italia per mantenere il suo dominio sull’Ordine si sono per molto tempo arenati sulla scrivania della dr.ssa Flora Mazzaro, giudice della XVI Sezione Civile, tanto da costringere Leo Taroni — il Gran Maestro eletto nel 2024 e defraudato della vittoria ottenuta nelle urne — a depositare il 5 dicembre 2025 un esposto presso il Consiglio Superiore della Magistratura per tutelare i propri legittimi interessi, seriamente compromessi dalla condotta omissiva della dr.ssa Mazzaro che, di fatto, continuava a permettere a Bisi e Seminario — e al loro entourage — di far strame di tutte le Leggi dello Stato, nonché dei regolamenti interni del G.O.I. che avrebbero impedito loro di mantenere il controllo dell’Obbedienza.
Ripercorriamo per Lei, velocemente ma puntualmente, quanto è accaduto all’interno del Grande Oriente d’Italia nel 2025 e nel 2024, quando si tennero le elezioni da cui poi si è ingenerato tutto. Alla fine, Le illustreremo l’excursus di questi ultimi 7 mesi, che è altrettanto incredibile!
Cominciamo dai brogli elettorali del marzo 2024:
Il 3 marzo 2024 si svolsero le votazioni con le quali gli oltre 18.000 Liberi Muratori in grado di Maestro del Grande Oriente d’Italia (i soli per “Grado” raggiunto ammessi al voto) avrebbero dovuto eleggere il Gran Maestro e la Giunta del G.O.I. per il quinquennio 2024-2029.
Partecipavano alla competizione elettorale tre candidati: Leo Taroni (Lista 1), Antonio Seminario (Lista 2) e Pasquale La Pesa (Lista 3).
Secondo i verbali inviati alla Commissione Elettorale Nazionale (C.E.N.), in base allo spoglio delle schede effettuato dagli Uffici Elettorali circoscrizionali, i risultati delle urne furono i seguenti:
– Leo Taroni (Lista 1) 6.493 voti
– Antonio Seminario (Lista 2) 6.459 voti
– Pasquale La Pesa (Lista 3) 696 voti
Da Regolamento (art. 114), la C.E.N. (Comitato Elettorale Nazionale) avrebbe dovuto limitarsi a risolvere eventuali contestazioni (di cui, in questo caso, NON vi era traccia nei verbali provenienti dai diversi Collegi Circoscrizionali), determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista, redigere apposito verbale e comunicarlo immediatamente al Gran Maestro uscente, Stefano Bisi, affinché proclamasse Leo Taroni vincitore delle elezioni e nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia.
Il problema è che per Bisi e la sua Giunta tutto ciò non era possibile: una discontinuità nella leadership del G.O.I. avrebbe infatti permesso a degli estranei di mettere il naso nella gestione finanziaria dell’Ordine degli ultimi vent’anni.
Gestione che, non a caso, è attualmente al vaglio degli inquirenti di diverse Procure del Paese (esistono denunce circostanziate presentate al Servizio Centrale investigativo per la Criminalità organizzata).
Ad ogni modo, fu così che, nella notte tra il 9 e il 10 marzo 2024, con la maggioranza minima di un solo voto (8 favorevoli e 7 contrari), la C.E.N. deliberò di sua iniziativa — attribuendosi dei poteri che non le competono, in aperta violazione dell’art. 114 del Regolamento del G.O.I. — l’annullamento di 248 schede di voto perché depositate nelle urne senza la preventiva rimozione del cosiddetto “tagliando antifrode”, eliminando d’un colpo 150 voti a favore di Taroni, 90 voti a favore di Seminario e 8 a favore di La Pesa.
Così facendo, l’esito venne surrettiziamente “ribaltato” in favore del candidato Antonio Seminario e della sua Giunta, in perfetta continuità con la Giunta Bisi, con la quale condivideva ben 5 membri su 8 (contando anche il Gran Segretario).
Naturalmente (così come previsto dall’art. 209/ter e seg. del Regolamento) le determinazioni della C.E.N. furono subito impugnate con ricorso alla giurisdizione domestica della Corte Centrale: un passaggio doveroso ancorché inutile, dato che — di rinvio in rinvio — la Corte Centrale presieduta da Domenico Bellantoni rimandò alle calende greche ogni tipo di decisione.
Seppur in presenza di un ricorso pendente che — in linea teorica — avrebbe potuto ribaltare il risultato sancito dalla C.E.N., il 6 aprile 2024 Stefano Bisi proclamò Antonio Seminario nuovo Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia. Chissà? Forse, lo rassicurava il fatto che il Presidente della Corte Centrale non fosse altri che il figlio del dominus della massoneria calabrese Ugo Bellantoni (già inquisito per presunti «rapporti con la ’ndrangheta») capo indiscusso di quell’ambiente da cui era emerso Antonio Seminario, suo pupillo.
Dopo mesi di attesa, con il procedimento insabbiatosi in Corte Centrale, Leo Taroni e gli altri componenti della Lista 1, nel luglio 2024, decisero di adire direttamente il Giudice ordinario, chiedendo al Tribunale di Roma di annullare sia le determinazioni della C.E.N. di attribuzione dei voti di lista, sia gli atti successivi di proclamazione del nuovo Gran Maestro Seminario e dell’insediamento della sua Giunta (proc. n. 7847/2024 R.G. Tribunale di Roma). A questo primo reclamo ne seguì — il 26 agosto 2024 — anche un altro (n. 34800/2024 R.G. del Tribunale di Roma), promosso da altri sostenitori della Lista 1 di Taroni.
Fu nello svolgimento di quest’ultimo che, all’esito dell’istanza cautelare di sospensione, il Giudice Maurizio Manzi — con ordinanza del 25 ottobre 2024 — ravvisò l’illegittimità della delibera di annullamento delle schede da parte della C.E.N. e ne sospese l’efficacia, sospendendo di conseguenza anche l’efficacia sia dell’atto di proclamazione di Antonio Seminario a nuovo Gran Maestro, sia del decreto di insediamento suo e della sua Giunta del 6/9 aprile 2024.
Annullata così l’illegittima elezione di Antonio Seminario dopo nemmeno sei mesi dal suo insediamento, si fece nuovamente avanti Stefano Bisi che, in virtù una discussa “prorogatio imperii” (di cui parleremo più avanti), avocò a sé tutti poteri della Gran Maestranza e non solo si guardò bene dal proclamare Leo Taroni come legittimo Gran Maestro — così come avrebbe dovuto fare, considerato quanto deciso del Tribunale di Roma — ma impedì addirittura alla C.E.N. di riunirsi il 9 novembre 2024 per prendere atto dell’ordinanza del Giudice Manzi del 25 ottobre 2024 e rivedere le proprie posizioni in sede di autotutela, alla luce di quanto deciso dal Tribunale.
Fermo restando che:
– la C.E.N. per come è inquadrata dalle norme interne del G.O.I. è un organismo indipendente dal Gran Maestro e dalla Giunta, che dovrebbe operare a garanzia di tutti gli iscritti al Grande Oriente d’Italia;
– l’effetto proprio dell’ordinanza cautelare del Giudice Manzi non era certo quello di reinsediare Stefano Bisi e la sua Giunta nella carica per continuare ad esercitare un mandato ampiamente scaduto e per nulla prorogabile, bensì quello di porre in essere esclusivamente quanto necessario per riattivare la fase finale della consultazione elettorale;
– nel riaprire il procedimento elettorale, l’ordinanza del Giudice Manzi aveva indicato i corretti criteri a cui la C.E.N. avrebbe dovuto attenersi per determinare la cifra elettorale nazionale di ciascuna lista; era, quindi, dovere/potere della C.E.N. riunirsi nuovamente per riprendere le operazioni di determinazione dei voti di lista e concludere il procedimento elettorale con un nuovo conteggio e l’indicazione del “nuovo” vincitore nella persona di Leo Taroni;
– l’ordinanza del Tribunale aveva completamente esautorato la Corte Centrale da qualunque possibile ruolo dato che, se da un lato aveva annullato l’atto su cui questa avrebbe dovuto decidere, dall’altro avrebbe comunque prevalso su qualunque sentenza la Corte Centrale potesse emettere (essendo, ovviamente, superiore la Giustizia ordinaria dello Stato su quella interna di un’associazione come il G.O.I.);
– seppur l’ordinanza cautelare emessa dal Tribunale di Roma avesse sospeso solo provvisoriamente la deliberazione della C.E.N. (senza provocare la totale rimozione di detto atto), come è noto, la ratio sostanziale e processuale di un tale provvedimento era quella di neutralizzare — per il tempo necessario per arrivare alla sentenza — gli effetti della delibera e, così, determinare una nuova situazione giuridica e un nuovo assetto di interessi analoghi a quelli che, in prospettiva, sarebbero stati individuati dalla sentenza finale;
il fatto che Stefano Bisi non solo non abbia convocato ma abbia, addirittura, impedito alla C.E.N. di riunirsi per rivedere e correggere la propria delibera, da un lato, ha irrimediabilmente compromesso il diritto degli associati del G.O.I. a vedersi rappresentati da colui che aveva effettivamente vinto la consultazione elettorale e, dall’altro, ha certificato una volta per tutte il suo intento di usurpare un ruolo, una carica, a cui non aveva più alcun diritto, soltanto per guadagnare tempo e poter trovare il modo per scongiurare il rischio di perdere il controllo sull’Ordine.
Con buona pace dei diritti politici e costituzionali di tutti gli iscritti al Grande Oriente d’Italia.
Il procedimento n. 34800/2024 R.G. del Tribunale Roma che ha portato all’ordinanza del Giudice Manzi del 25 ottobre 2024 venne successivamente assegnato alla dr.ssa Flora Mazzaro che, il 17 marzo 2025, si riservò la decisione sull’istanza di riunione di detto procedimento ad altro, sempre pendente dinanzi a lei.
Arriviamo così, per farla più breve, alle ultime tre ordinanze in tema, le prime due, appunto, emesse dalla giudice Flora Mazaro.
A questo punto la storia si fa molto misteriosa e, invero, molto pericolosa per la tenuta della più importante tra le libertà repubblicane: quella che attiene alla piena libertà nell’espressione di un voto valido e corretto.
La giudice Flora Mazaro, infatti, nelle due sue successive ordinanze finisce per affermare un qualcosa di davvero inedito: che l’annullamento di una scheda elettorale può fondarsi sulla mera ipotesi che uno o più scrutatori possano, in via del tutto immaginaria e attuando una condotta fraudolenta, o comunque contra legem, risalire all’identità dei votanti.
La condotta all’esame dei giudici è, appunto, l’omesso distacco del tagliandino antifrode dalla scheda elettorale, compiuto dal presidente di seggio massone.
In questo modo è configurata, per via giudiziaria, una fattispecie ignota al nostro ordinamento giuridico: la responsabilità oggettiva dell’elettore per il fatto illecito meramente potenziale del preposto al seggio (rivesta esso il ruolo di pubblico ufficiale o cittadino privato in una associazione di diritto civile).
Il rischio della violazione della segretezza del voto è così traslato, in modo del tutto assurdo, sul titolare del diritto di voto stesso, con effetto caducatorio della volontà elettorale legittimamente manifestata.
Tale approdo ermeneutico, cui giunge sorprendentemente la XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma, si pone in frontale contrasto con principi capisaldi in materia elettorale, e non solo:
1) Tassatività delle cause di nullità del voto: ai sensi del combinato disposto degli artt. 62 e 70 d.P.R. 361/1957, applicabili per analogia alle elezioni endoassociative ove richiamate, l’annullamento della scheda presuppone un vizio intrinseco o estrinseco oggettivamente riscontrabile e non superabile attraverso il principio ordinamentale della conservazione della validità del voto, non la mera potenzialità di una condotta illecita di terzi quale “il sospetto di una futura violazione della segretezza ad opera del presidente seggio, la quale possa riverberarsi sulla validità del voto”;
2) Irrilevanza del fatto del terzo sulla posizione dell’elettore: “l’eventuale condotta infedele del presidente o degli scrutatori rileva sul piano della responsabilità penale e disciplinare dei medesimi, senza attingere la sfera giuridica dell’elettore che abbia esercitato il diritto in conformità alla legge”. Il principio di personalità della responsabilità ex art. 27 Cost. impedisce che il cittadino subisca effetti sfavorevoli per il fatto altrui.
3) Segretezza come garanzia, non come condizione risolutiva: il Consiglio di Stato ha qualificato la segretezza come “presidio posto a tutela della libertà del votante” (Sentenza Cassazione Civile n. 10847 del 05/05/2010), con il naturale corollario che la sua eventuale violazione concreta va repressa con gli strumenti sanzionatori, non certo con l’annullamento del diritto che mira a proteggere.
Le ordinanze emesse dalla giudice Flora Mazaro dalla XVI Sezione Civile del Tribunale di Roma in materia elettorale certificano, inoltre, ulteriori profili di frizione con il quadro costituzionale:
Art. 1 Cost.: la sovranità popolare è esercitata nelle forme e nei limiti della Costituzione; l’annullamento di voti validi sulla base di ipotesi di reato comprime tale sovranità senza base normativa;
Art. 97 Cost.: sussumendo il fatto associativo all’interno del contesto generale, viene inoltre incrinato il principio secondo il quale il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione impongono che sia l’apparato pubblico a garantire la regolarità delle operazioni di voto, non il cittadino a sopportarne il rischio di malfunzionamento;
Il principio del “favor voti”: per come codificato dall’art. 70 d.P.R. 361/1957 il principio in esame impone di conservare il voto ogniqualvolta sia possibile desumere la volontà dell’elettore.
In conclusione, la giudice Mazaro (di cui alleghiamo i pdf delle ordinanze in calce al nostro articolo):
ha operato una del tutto surrettizia inversione dell’onere di garanzia: non sarebbero più gli addetti ai seggi a dover assicurare, con la loro condotta rispettosa delle prerogative e della privacy dell’elettore, che le condizioni di voto restino sicure e il voto segreto, ma dovrebbe essere l’elettore a perdere il diritto di voto, solo ad ipotizzare che proprio gli addetti al seggio ne possano violare, in modo fraudolento, la dovuta segretezza.
Un precedente capace di delegittimare ogni procedimento elettorale.
A questo punto insorgiamo pubblicamente, e con una serie di articoli molto vivaci, sotto il controllo legale del nostro staff (quelli sotto sono d’esempio):
riusciamo infine a far ragionare omissis, omissis l’ulteriore questione pendente dell’annullamento delle nuove elezioni per la Gran Maestranza (nel frattempo promosse da Antonio Seminario ai danni di Leo Taroni) al giudice Maurizio Manzi, il quale emette una nuova ordinanza (l’ultima arrivata in ordine cronologico) che annulla le elezioni convocate per lo scorso 31 maggio e mette il carico da undici sui comportamenti dell’attuale dirigenza del Grande Oriente d’Italia, considerati eversivi del regolamento interno.
Terminiamo qui la nostra disamina. Lasciamo agli articoli di seguito — recentissimi — il quadro complessivo, molto molto fosco, della situazione attuale, per ora corretta dal nostro repentino e duro intervento:
E questa è la nostra ultima intervista per la piattaforma giornalistica calabrese Iacchite’ del 5 giugno scorso:
E qua la notizia della recentissima vittoria giudiziale dell’ex Gran Maestro Giuliano Di Bernardo contro il Grande Oriente d’Italia, sulle infiltrazioni ‘ndranghetiste nella massoneria calabrese:
Concludendo, Le inviamo i nostri più sentiti e cordiali saluti.
Voce di Hiram
P.S.: La presente comunicazione viene inoltrata, quale riscontro, al Gran Maestro eletto del Grande Oriente d’Italia Leo Taroni (omissis), del quale comunichiamo, omissis, il numero di cellulare: omissis, e all’ex Gran Maestro del Grande Oriente d’Italia prof. Giuliano Di Bernardo (omissis), numero di cellulare: omissis.
Comunichiamo anche il numero dell’Avvocato Lorenzo Borrè, che è attualmente a capo dello sfaff Legale del dr. Leo Taroni: omissis