Pubblichiamo il parere legale di un Fratello avvocato che non sopporta più che il Gran Maestro eletto venga perculato dalla “Premiata Ditta”
Spettabile Redazione della Voce di Hiram,
non intendo sovrappormi al lavoro dei Colleghi che assistono il Fratello Leo Taroni. Provo soltanto a offrire una riflessione ragionata, da Fratello avvocato che osserva con attenzione la vicenda e che ritiene necessario distinguere tra due piani: la vittoria nel merito e l’effettività concreta di quella vittoria.
A mio avviso, il vero nodo non è soltanto ottenere una sentenza favorevole. Il vero nodo è evitare che tale sentenza, se meramente dichiarativa o caducatoria, venga privata di forza pratica dai tempi dell’appello e del giudicato.
In altri termini: non basta che il Tribunale dica chi ha ragione. Occorre fare in modo che la ragione accertata dal Tribunale non resti sospesa, congelata, sterilizzata, mentre altri continuano a produrre effetti ordinamentali come se quella decisione non esistesse.

Il primo punto riguarda l’art. 282 c.p.c.
La norma afferma che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti. La formula, apparentemente amplissima, è però stata letta dalla giurisprudenza di legittimità in modo più rigoroso. Cassazione civile, Sez. III, 20 febbraio 2018, n. 4007, ha ribadito che l’esecuzione provvisoria riguarda propriamente le sentenze di condanna, cioè quelle idonee a costituire titolo esecutivo. Il concetto stesso di esecuzione presuppone infatti un’esigenza di adeguamento della realtà materiale al decisum giudiziale; esigenza che manca, o comunque si pone diversamente, nelle pronunce di mero accertamento e in quelle costitutive pure.
Questo significa che, se la decisione di novembre dovesse limitarsi ad accertare la fondatezza delle ragioni di Leo Taroni, oppure a dichiarare l’illegittimità di determinati atti, senza contenere capi di condanna, di inibitoria o di conformazione, il rischio sarebbe quello di una vittoria giuridicamente fortissima, ma operativamente debole.
Lo stesso ragionamento è confermato da Cassazione, Sezioni Unite, 22 febbraio 2010, n. 4059, secondo cui l’esecutività provvisoria della sentenza costitutiva non può essere automaticamente estesa a tutti i suoi effetti, specialmente quando l’effetto principale è destinato a prodursi solo con il passaggio in giudicato.
Ancora più utile, per il caso che ci occupa, è Cassazione civile, Sez. III, 13 maggio 2021, n. 12872, poi confermata e sviluppata anche da Cassazione civile, Sez. III, 8 ottobre 2021, n. 27416. Queste pronunce distinguono i rapporti tra capo dichiarativo o costitutivo e capo di condanna. Se il capo di condanna è in rapporto di dipendenza o accessorietà rispetto all’accertamento, può essere immediatamente eseguibile; se invece è in rapporto di sinallagmaticità o corrispettività con l’effetto costitutivo principale, l’esecutività immediata può essere esclusa.
Tradotto nella vicenda GOI: bisogna evitare che la domanda resti solo dichiarativa. Occorre, se processualmente possibile, ottenere capi di sentenza che siano dipendenti e consequenziali rispetto all’accertamento, ma dotati di contenuto concretamente precettivo.
La domanda non dovrebbe essere soltanto: “accertare chi ha vinto”.

La domanda dovrebbe tendere, ove ancora possibile e nei limiti del rito applicabile, anche a ottenere statuizioni del tipo:
condannare il GOI a prendere atto dell’esito elettorale accertato;
ordinare al GOI di conformare la propria attività interna alla decisione del Tribunale;
inibire il compimento di atti incompatibili con tale decisione;
ordinare l’astensione da atti preparatori o deliberativi fondati su una legittimazione contestata o giudizialmente smentita;
ordinare la messa a disposizione della documentazione, dei registri, delle comunicazioni e degli strumenti necessari all’esercizio effettivo delle funzioni;
prevedere una misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. per ogni violazione, ritardo o inosservanza.
Il secondo punto riguarda ciò che può essere fatto adesso.
Secondo me, non bisogna attendere novembre. Gli avvocati dovrebbero verificare immediatamente le conclusioni già formulate nel giudizio pendente. Il punto è capire se la causa sia stata impostata soltanto come accertamento/annullamento, oppure anche come azione idonea a ottenere ordini concreti.
Se le domande sono già sufficientemente ampie, bisogna valorizzarle nelle conclusioni e nella discussione finale, chiedendo al giudice di costruire un dispositivo non solo dichiarativo, ma anche conformativo, inibitorio e condannatorio.
Se invece le domande fossero troppo strette, occorre valutare se vi sia ancora spazio processuale per precisarle o modularle. Qui può venire in rilievo Cassazione, Sezioni Unite, 15 giugno 2015, n. 12310, secondo cui la modificazione della domanda può riguardare anche petitum e causa petendi, purché resti collegata alla medesima vicenda sostanziale dedotta in giudizio e non comprometta il diritto di difesa della controparte.
Naturalmente tutto dipende dallo stato concreto del processo, dal rito applicabile e dalle preclusioni già maturate. Se il giudizio è regolato dal nuovo rito, l’art. 171-ter c.p.c. consente, entro termini precisi e a pena di decadenza, di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte. Se invece il processo segue il rito previgente, occorrerà ragionare sulle preclusioni dell’art. 183 c.p.c. nella versione applicabile. Ma il punto resta: questa verifica va fatta ora, non dopo la sentenza.
Il terzo punto riguarda l’art. 614-bis c.p.c.
Questo strumento, a mio avviso, è fondamentale. L’art. 614-bis consente al giudice, con il provvedimento di condanna all’adempimento di obblighi diversi dal pagamento di somme di denaro, di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell’esecuzione del provvedimento.
Ma attenzione: non è uno strumento magico. Funziona solo se esiste un obbligo chiaro. Bisogna quindi chiedere al giudice non solo di accertare, ma di imporre obblighi precisi: fare, non fare, consegnare, consentire, astenersi, conformarsi.
Cassazione civile, Sez. III, 23 marzo 2024, n. 7927, ha chiarito che il giudice, nel determinare la misura coercitiva, ha un potere discrezionale, ma deve rispettare i parametri normativi e motivare adeguatamente. Cassazione civile, Sez. III, 23 maggio 2024, n. 14461, ha inoltre affermato che l’istanza ex art. 614-bis costituisce una vera e propria domanda giudiziale e, come tale, deve essere proposta prima della maturazione delle preclusioni assertive e probatorie, quando si applica la disciplina anteriore alla riforma. Cassazione civile n. 2582/2026 ha poi ribadito che, quando la parte abbia chiesto la misura coercitiva e il giudice accolga anche solo in parte una domanda di condanna a un facere, deve pronunciarsi sulla richiesta di astreinte, salvo ritenerla manifestamente iniqua.
Quindi, se l’art. 614-bis non è già stato chiesto, occorre valutare subito se e come chiederlo. Se è già stato chiesto, occorre insistere perché venga collegato a obblighi concreti e non generici.
La formula strategica dovrebbe essere questa: non solo “accertare il diritto”, ma “condannare il GOI a conformarsi al diritto accertato, con divieto di atti incompatibili e con applicazione di una somma per ogni violazione o giorno di ritardo”.
Il quarto punto riguarda la tutela cautelare associativa.

Se il GOI dovesse compiere nuovi atti incompatibili con una futura decisione favorevole a Leo Taroni — ad esempio atti preparatori delle elezioni 2029, delibere, decreti, modifiche regolamentari, convocazioni o determinazioni fondate su una legittimazione già contestata — non bisogna attendere il giudicato. Quegli atti dovrebbero essere aggrediti immediatamente.
Qui viene in rilievo l’art. 23 c.c., che consente l’annullamento delle deliberazioni contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto, e consente altresì la sospensione dell’esecuzione della deliberazione quando sussistano gravi motivi.
Il precedente più significativo è quello del Tribunale di Napoli, ordinanza 3 febbraio 2022, nel caso Movimento 5 Stelle. In quella vicenda furono sospese, ai sensi dell’art. 23 c.c., le delibere di modifica dello statuto e di nomina del presidente del Movimento, perché viziate da una lesione della legalità interna e della partecipazione degli associati. Il dato che interessa non è politico, ma giuridico: il giudice civile può intervenire con forza quando la violazione delle regole associative altera il funzionamento dell’ente e la legittimazione dei suoi organi.
Vi è però anche un precedente che impone prudenza: Tribunale di Roma, Sezione XVI civile, ordinanza 17 marzo 2021, caso Croce Rossa Italiana. In quella vicenda il ricorrente chiedeva, tra l’altro, l’accertamento dell’illegittimità della tornata elettorale e lo scorrimento in favore di altra lista. Il Tribunale ha mostrato cautela rispetto alla possibilità che il giudice si sostituisca direttamente all’organo associativo proclamando un diverso vincitore.
Questo precedente è importante perché indica cosa evitare. Non bisogna chiedere al giudice di diventare organo del GOI. Bisogna chiedergli di impedire che organi privi di legittimazione, o titolari di una legittimazione giudizialmente smentita, continuino a produrre effetti ordinamentali.
La differenza è decisiva.
Una cosa è chiedere al giudice di sostituirsi all’associazione. Altra cosa è chiedere al giudice di ordinare all’associazione di conformarsi alla legalità interna, allo statuto e alla decisione giudiziale.
Il quinto punto riguarda il rapporto tra art. 23 c.c. e art. 700 c.p.c.
Occorre stare attenti alla formula generica “facciamo un 700”. L’art. 700 c.p.c. è uno strumento residuale. Quando esiste un rimedio cautelare tipico, come la sospensione della delibera ex art. 23 c.c., il ricorso all’art. 700 può essere dichiarato inammissibile o comunque problematico se viene usato per ottenere lo stesso risultato già previsto dalla tutela tipica.
Quindi la linea dovrebbe essere: art. 23 c.c. per sospendere delibere associative illegittime; art. 700 c.p.c. soltanto per profili diversi, urgenti e non coperti dal rimedio tipico.
Il sesto punto riguarda la legittimazione ad agire.
Cassazione civile, Sez. I, 10 maggio 2011, n. 10188, ha affermato che le deliberazioni dell’organo amministrativo di un’associazione non riconosciuta non sono impugnabili dal semplice associato per violazione di legge o statuto, salvo che l’associato sia componente dell’organo oppure ne risulti direttamente leso un suo diritto.
Questo precedente non indebolisce la posizione di Leo Taroni. Anzi, se ben utilizzato, la rafforza. Taroni non agirebbe come semplice associato genericamente interessato alla legalità interna, ma come soggetto che deduce la lesione diretta del proprio status, del proprio diritto elettorale passivo e dell’esito della competizione elettorale.
Bisogna dunque costruire ogni azione non come generica doglianza sulla legalità associativa, ma come lesione diretta e attuale di una posizione soggettiva qualificata.
Il settimo punto riguarda la posizione processuale dell’associazione.
Cassazione civile, Sez. I, 10 giugno 2021, n. 16396, ha ribadito che l’associazione dalla quale promana la delibera non è legittimata a impugnare la propria deliberazione; essa è invece legittimata passiva, perché la deliberazione è manifestazione della sua volontà. Anche questo principio serve a tenere pulita la struttura processuale: chi impugna deve essere il soggetto legittimato; il GOI, quale ente da cui promana l’atto, sta normalmente dal lato passivo.
L’ottavo punto riguarda il rischio di atti sostitutivi o “sananti”.
Se il GOI, dopo una pronuncia sfavorevole o in pendenza del giudizio, tentasse di sostituire, rinnovare o sanare delibere e atti precedenti, non bisognerebbe subire la mossa passivamente. La giurisprudenza, anche in materia societaria e assembleare, ha affrontato il tema della sostituzione della delibera impugnata e della cessazione della materia del contendere. Il principio prudenziale è chiaro: se viene adottato un nuovo atto potenzialmente lesivo, occorre valutare immediatamente se impugnarlo autonomamente, per evitare che la sostituzione diventi uno strumento di elusione processuale.
Il nono punto riguarda il giudicato e gli effetti dell’annullamento.
Il Tribunale di Roma, 23 febbraio 2015, in materia di impugnazione di delibere associative, ha richiamato il tema dell’efficacia retroattiva della sentenza di annullamento e del passaggio in giudicato. Questo conferma il rischio di fondo: se ci si limita all’annullamento o all’accertamento, gli effetti pieni potrebbero essere differiti o comunque discussi sino alla stabilizzazione della decisione.
Da qui nasce la necessità di ottenere, per quanto possibile, capi immediatamente operativi.
A questo punto, la linea temporale dovrebbe essere triplice.
Primo: adesso.
Gli avvocati dovrebbero verificare immediatamente le domande e le conclusioni già depositate. Bisogna capire se la sentenza attesa può contenere soltanto un accertamento, oppure anche ordini, divieti, condanne e misure coercitive. Se vi è ancora spazio processuale, occorre modulare le conclusioni in modo da chiedere una tutela effettiva, non puramente dichiarativa.
Secondo: prima della sentenza, se il GOI compie atti nuovi.
Ogni delibera, decreto, convocazione, modifica regolamentare o atto preparatorio incompatibile con la posizione di Leo Taroni dovrebbe essere valutato immediatamente ai fini dell’impugnazione e della sospensione cautelare, preferibilmente ex art. 23 c.c. quando si tratti di deliberazioni associative.
Terzo: subito dopo la sentenza.
Se la sentenza sarà favorevole e conterrà capi di condanna, inibitoria o conformazione, si dovrà pretendere l’immediata osservanza, anche attraverso l’art. 614-bis c.p.c., se concesso. Se invece la sentenza sarà solo dichiarativa, essa dovrà comunque diventare la base per diffide, ricorsi cautelari e impugnative contro ogni atto successivo incompatibile.
In sintesi, la strategia non può limitarsi alla vittoria nel merito. Deve puntare alla trasformazione della vittoria in tutela effettiva.
Il rischio non è soltanto perdere. Il rischio è vincere e poi vedere la vittoria consumata dal tempo.
Il processo civile, soprattutto nelle controversie associative, può produrre un paradosso: il giudice accerta la ragione, ma la realtà ordinamentale continua a camminare per inerzia nella direzione opposta. Questo paradosso va prevenuto ora.
La formula conclusiva, secondo me, è questa:
occorre verificare se, alla luce di Cass. SS.UU. 12310/2015, sia ancora possibile precisare o modulare le domande affinché la decisione non contenga soltanto un accertamento, ma anche capi di condanna dipendenti e consequenziali, immediatamente eseguibili secondo i principi di Cass. 12872/2021 e Cass. 27416/2021, assistiti, ove possibile, da misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.; parallelamente, ogni nuovo atto associativo incompatibile dovrà essere aggredito con lo strumento tipico dell’art. 23 c.c., riservando l’art. 700 c.p.c. ai soli profili residuali non coperti dalla tutela tipica.
La questione, dunque, non è soltanto chi vincerà a novembre.
La questione è se la decisione di novembre sarà capace di impedire che chi dovesse risultare privo di legittimazione continui, nei fatti, ad amministrare il tempo, gli atti e l’ordinamento interno.
Non basta che il Tribunale riconosca la ragione di Leo Taroni.
Occorre che nessuno possa usare i tempi della giustizia civile per rendere quella ragione inutile.
Fraternamente,
omissis