Le questioni giuridiche aperte dalle dimissioni di Antonio Seminario
Carissimi Fratelli di Voce di Hiram,
vorrei sottoporvi una riflessione strettamente giuridica sullo scenario che potrebbe aprirsi qualora quanto annunciato da Liberomuratore.com dovesse effettivamente condurre alle dimissioni del F.llo Antonio Seminario.
A mio avviso, il punto merita estrema attenzione perché dimissioni dalla carica, cessazione della Giunta, indizione di nuove elezioni e sorte del contenzioso elettorale del 2024 sono questioni giuridicamente distinte, che non possono essere sovrapposte né fatte discendere automaticamente l’una dall’altra.
La prima norma dalla quale occorre muovere è l’art. 30 della Costituzione del G.O.I., secondo cui il Gran Maestro è eletto a suffragio universale da tutti i Fratelli Maestri della Comunione e dura in carica cinque anni. La durata quinquennale costituisce dunque la regola ordinaria dell’investitura.
A questa previsione si raccorda l’art. 108 del Regolamento dell’Ordine, che disciplina l’indizione delle elezioni del Gran Maestro e della Giunta. La norma stabilisce, in via ordinaria, che il Gran Maestro in carica debba indire le elezioni almeno centottanta giorni prima dell’Equinozio di Primavera del quinto anno successivo alla propria elezione. Soltanto nell’ultimo comma viene disciplinata l’ipotesi eccezionale dell’“assenza od impedimento del Gran Maestro in carica”: in tale eventualità, il decreto elettorale e i provvedimenti connessi vengono adottati, nei trenta giorni successivi alla relativa declaratoria, da uno dei due Grandi Maestri Aggiunti o, in loro assenza, dal Grande Dignitario più anziano nel Grado di Maestro.
È precisamente questa norma che, a mio avviso, deve essere sorvegliata.
Le dimissioni non sono nominate dall’art. 108. Pertanto non è giuridicamente corretto sostenere, senza ulteriori passaggi, la sequenza: “Seminario si dimette, quindi automaticamente nuove elezioni”. Occorrerebbe stabilire attraverso quale atto e da quale organo le dimissioni vengano ricondotte alla fattispecie regolamentare dell’assenza o dell’impedimento e, soprattutto, occorrerebbe la declaratoria espressamente contemplata dall’ultimo comma dell’art. 108, poiché è proprio da essa che il Regolamento fa decorrere il termine di trenta giorni e sorgere il potere sostitutivo dei Grandi Maestri Aggiunti.
Questo passaggio non è affatto secondario.
La stessa Costituzione del G.O.I., all’art. 31, stabilisce infatti che i Grandi Maestri Aggiunti sostituiscono il Gran Maestro in caso di assenza o impedimento temporaneo. È dunque lo stesso ordinamento interno a distinguere situazioni differenti e a disciplinarne diversamente gli effetti.
Analogo discorso deve farsi per la Giunta. L’art. 35 della Costituzione del G.O.I. dispone che i Membri effettivi della Giunta durano in carica cinque anni, salvo i casi di impedimento ed assenza del Gran Maestro di cui all’art. 108, ultimo comma, del Regolamento. Pertanto anche l’affermazione secondo cui, presentate le dimissioni, il F.llo Antonio Seminario “non avrebbe più una Giunta” necessita di una qualificazione giuridica assai più precisa: la cessazione anticipata della Giunta è testualmente collegata alle fattispecie dell’art. 108 e non a una generica dichiarazione di dimissioni non ulteriormente qualificata.
Ed è qui che potrebbe manifestarsi il vero rischio.
Potrebbe cioè tentarsi di costruire la seguente sequenza: dimissioni irrevocabili del F.llo Antonio Seminario → declaratoria di assenza o impedimento ex art. 108 → cessazione dell’assetto di Giunta ai sensi dell’art. 35 Cost. → esercizio del potere sostitutivo previsto dall’art. 108 → nuovo procedimento elettorale.
Una simile costruzione avrebbe certamente un fondamento normativo assai più serio di quello utilizzato per le elezioni del 31 maggio 2026, ma ciò non significa affatto che sarebbe automaticamente legittima, né, soprattutto, che consentirebbe di cancellare quanto accaduto dal 3 marzo 2024 in avanti.
Sul punto il recente provvedimento collegiale del Tribunale di Roma è estremamente significativo. Il Collegio, pronunciandosi sul reclamo del G.O.I., ha espressamente affermato che l’art. 108 pone il principio della durata quinquennale del mandato e consente l’anticipazione delle elezioni soltanto nelle circostanze eccezionali dell’assenza o dell’impedimento. Ha inoltre ritenuto non condivisibile la tesi secondo cui nuove elezioni potrebbero essere sempre indette durante il quinquennio indipendentemente dalla sussistenza di quei presupposti.
Si veda: Ordinanza Collegiale rigetto reclamo.pdf
Particolarmente rilevante è poi il richiamo operato dal Collegio all’art. 2377, comma 8, c.c.: anche volendo sostituire una deliberazione contestata con una nuova deliberazione, l’effetto sanante presuppone che il nuovo atto sia conforme alla legge e allo statuto. Non è dunque sufficiente adottare un nuovo provvedimento per neutralizzare quello sub iudice: il nuovo provvedimento deve essere autonomamente legittimo e rispettoso delle norme associative applicabili.
E questo ci conduce alla Gran Loggia Straordinaria del 19 settembre.
L’art. 87 del Regolamento stabilisce che la Gran Loggia straordinaria viene convocata con decreto del Gran Maestro e che l’ordine del giorno deve essere inserito nel decreto di convocazione. L’art. 98, con formulazione ancora più categorica, dispone che la Gran Loggia “può discutere e deliberare solo sugli argomenti posti all’ordine del giorno”.
Ne deriva che non è sostenibile, sul piano regolamentare, l’idea secondo la quale la Gran Loggia del 19 settembre possa semplicemente trasformarsi, per effetto delle dimissioni, nell’occasione per “indire nuove elezioni”.
La procedura elettorale è tipizzata dagli artt. 108 e seguenti del Regolamento e l’art. 108 attribuisce espressamente il potere di adozione del decreto, nelle ipotesi straordinarie, ai soggetti che esso individua. La Gran Loggia non può avocare a sé una competenza che il Regolamento assegna ad altro organo.
Del resto, l’art. 28, lett. b), della Costituzione del G.O.I. consente alla Gran Loggia di deliberare sugli argomenti sottoposti dalla Giunta e sugli altri argomenti che non siano di competenza di altri Organi della Comunione. Il limite è scritto nella norma stessa. Se l’art. 108 disciplina espressamente chi debba indire le elezioni, non può la Gran Loggia trasformare la propria generale potestà deliberativa in una competenza elettorale sostitutiva non prevista dall’ordinamento.
Vi è poi una questione ancora più importante.
Le eventuali dimissioni del F.llo Antonio Seminario opererebbero per il futuro. Non possiedono alcuna capacità, di per sé, di riscrivere retroattivamente il procedimento elettorale del 2024.
Rimarrebbe pertanto integralmente aperta la questione oggetto dei giudizi pendenti: chi avesse diritto alla proclamazione all’esito delle elezioni del 3 marzo 2024 e quali conseguenze debbano essere tratte dagli atti successivamente intervenuti.
Una nuova consultazione non potrebbe trasformarsi in uno strumento per rendere giuridicamente irrilevante la controversia relativa alla precedente consultazione.
È proprio questo il rischio che, a mio avviso, merita la massima attenzione: non tanto una violazione frontale delle ordinanze, quanto il tentativo di produrre un fatto sopravvenuto e, sulla base di esso, costruire un nuovo percorso elettorale destinato a sovrapporsi alla vicenda del 2024 prima che il giudice del merito abbia definitivamente stabilito a chi spettasse quella investitura.
E qui interviene anche l’art. 23 c.c., che consente l’impugnazione delle deliberazioni associative contrarie alla legge, all’atto costitutivo o allo statuto e attribuisce all’autorità giudiziaria, in presenza di gravi motivi, il potere di sospenderne l’esecuzione. È precisamente il terreno sul quale si è già sviluppata la tutela cautelare in questa vicenda.
Per questo, qualora arrivassero davvero le dimissioni, io guarderei con estrema attenzione non soltanto al loro contenuto, ma soprattutto agli atti immediatamente successivi.
Bisognerà verificare se si parlerà di semplice rinuncia alla carica oppure di “assenza”, “impedimento”, “declaratoria”, art. 108, chi emanerà l’eventuale provvedimento, a quale titolo lo farà, quale sorte verrà attribuita alla Giunta e, soprattutto, se verrà tentato di utilizzare la Gran Loggia del 19 settembre quale snodo di un nuovo percorso elettorale.
Perché, giuridicamente, le dimissioni del F.llo Antonio Seminario non equivalgono al riconoscimento del F.llo Leo Taroni quale vincitore delle elezioni del 2024.
Ma, allo stesso modo, non consentono di cancellare quelle elezioni, eludere il contenzioso pendente e costruire ex novo una legittimazione attraverso una Gran Loggia o una nuova consultazione.
Sono due piani distinti.
Ed è proprio nello spazio che separa questi due piani che, temo, potrebbe consumarsi la prossima battaglia giuridica.