Riceviamo e pubblichiamo
Carissimi Fratelli della Redazione,
credo che il tema sul quale occorra concentrare l’attenzione non sia tanto quello delle eventuali dimissioni del F.llo Antonio Seminario considerate isolatamente, quanto quello della loro possibile preordinazione quale presupposto di un ulteriore percorso verso nuove elezioni.
Il contesto storico è noto e non occorre ripercorrerlo analiticamente: il voto del 2024 e il relativo contenzioso; il successivo tentativo di annullamento e rinnovazione della consultazione; gli ulteriori atti elettorali del 2026; le ordinanze cautelari che ne hanno arrestato gli effetti; il reclamo; infine, il permanere del giudizio chiamato a stabilire la sorte dell’investitura 2024-2029.
È altrettanto noto il dato, processualmente assai significativo, per cui il G.O.I. ha prospettato la nuova consultazione come funzionale all’adozione di un atto capace di “sostituire quello sub iudice”.
È su questo antecedente che l’eventuale vicenda del 19 settembre assumerebbe un significato particolare.
Un conto sarebbe che il F.llo Seminario maturasse autonomamente la decisione di dimettersi e che soltanto dopo, quale conseguenza di un fatto realmente sopravvenuto, venissero attivati gli strumenti previsti dall’ordinamento interno.
Altro conto sarebbe se risultasse che le dimissioni erano state previamente concepite come il primo segmento di una sequenza già programmata, destinata a proseguire, anche nei giorni successivi, mediante convocazione del Consiglio dell’Ordine, declaratoria della situazione rilevante ai fini dell’art. 108, emanazione di un nuovo decreto e ritorno alle urne.
La differenza non è formale. È causale e teleologica.
Nel primo caso, le nuove elezioni sarebbero la conseguenza di un evento sopravvenuto.
Nel secondo, potrebbe sostenersi che l’evento sopravvenuto sia stato esso stesso preordinato alla produzione delle nuove elezioni.
Ed è precisamente questo il profilo che, ove dimostrato, meriterebbe attenzione giudiziaria.
La giurisprudenza di legittimità offre principi estremamente pertinenti.
Cass. civ. n. 6361/2003, con riferimento anche alle deliberazioni di associazioni, ammette il sindacato per abuso o eccesso di potere anche rispetto a un atto formalmente adottato secondo le regole, quando esso risulti arbitrario e fraudolentemente preordinato al perseguimento di interessi differenti da quelli della compagine associativa oppure volutamente lesivo degli altri associati, senza autonoma giustificazione causale.
Il dato è importante proprio perché sposta l’indagine dalla mera competenza dell’organo alla funzione concretamente perseguita mediante l’esercizio di quella competenza.
Nella stessa direzione, Cass. civ., Sez. I, n. 4034/2024 ha ribadito che il principio maggioritario incontra il limite della buona fede oggettiva e che l’abuso può emergere quando il potere venga esercitato senza giustificazione nell’interesse dell’ente oppure mediante un’attività intenzionalmente diretta a pregiudicare i diritti degli altri partecipanti. Nella fattispecie, la Suprema Corte ha attribuito specifico rilievo proprio alla connessione temporale fra atti distinti, valorizzando la circostanza che una modifica statutaria fosse intervenuta appena diciotto giorni prima dell’operazione che essa rendeva possibile.
Il principio è, a mio giudizio, illuminante: atti singolarmente leciti e formalmente autonomi possono essere letti unitariamente quando la loro successione riveli un possibile collegamento funzionale.
Sul piano probatorio viene poi in rilievo l’art. 2729 c.c. e la relativa elaborazione della Cassazione.
Cass. civ., Sez. II, n. 9054/2022 impone di evitare una lettura atomistica degli indizi: gli elementi devono essere dapprima esaminati singolarmente e successivamente valutati nel loro complesso, per verificare quella che la Corte definisce “convergenza del molteplice”. Gravità, precisione e concordanza possono emergere precisamente dalla combinazione di circostanze che, isolate, avrebbero significato assai minore.
Applicato alla vicenda in esame, il ragionamento è semplice.
Le eventuali dimissioni, prese da sole, non proverebbero nulla.
La convocazione successiva del Consiglio dell’Ordine, da sola, non proverebbe nulla.
Una declaratoria e un successivo decreto ex art. 108, ove formalmente adottati dai soggetti competenti, non proverebbero da soli alcun abuso.
Ma il loro eventuale inserimento in una sequenza già anticipata prima che il fatto presupposto si verificasse, considerato insieme ai precedenti tentativi di ottenere nuove elezioni e alla funzione sostitutiva attribuita processualmente dal G.O.I. alla nuova consultazione, potrebbe assumere tutt’altro peso.
Il problema, infatti, non sarebbe dimostrare che il Consiglio dell’Ordine non avesse competenza o che l’art. 108 non potesse astrattamente trovare applicazione.
La questione sarebbe più sottile:
si tratterebbe della fisiologica applicazione delle norme associative a una situazione nuova, oppure dell’utilizzazione coordinata di più poteri formalmente legittimi all’interno di un percorso previamente concepito per produrre proprio quella situazione nuova e riaprire così una strada elettorale che, nelle condizioni precedenti, non era praticabile?
È qui che la preordinazione acquista rilevanza.
E assumerebbe un peso particolare qualora quanto oggi annunciato trovasse riscontro negli eventi: non necessariamente perché tutto debba consumarsi il 19 settembre, ma anche se a eventuali dimissioni seguisse, con la scansione regolamentare prevista, il Consiglio dell’Ordine e quindi un nuovo procedimento ex art. 108.
Se poi emergessero elementi anteriori — bozze, comunicazioni, interlocuzioni, convocazioni preparatorie, verbali o testimonianze — dai quali risultasse che tali passaggi erano già stati concordati prima delle dimissioni, il carattere apparentemente sopravvenuto del presupposto potrebbe essere seriamente messo in discussione.
A quel punto non si tratterebbe più semplicemente di constatare che, dopo le dimissioni, il Regolamento produce determinate conseguenze.
Si dovrebbe accertare se quelle dimissioni siano state assunte proprio affinché quelle conseguenze si producessero.
Ed è una distinzione giuridicamente decisiva.
Peraltro, la giurisprudenza sulla sostituzione delle deliberazioni impedisce di ritenere che la mera sopravvenienza di un nuovo atto cancelli automaticamente quanto lo precede: il principio è che l’atto sostitutivo deve essere esso stesso conforme alla legge e all’ordinamento dell’ente e che il giudice può verificarne la concreta idoneità sostitutiva. È il criterio che viene valorizzato anche nella giurisprudenza formatasi intorno all’art. 2377 c.c.
Per questo, ove il percorso annunciato dovesse materializzarsi, credo che il punto da porre non sarebbe tanto:
“sono lecite le dimissioni?”
quanto:
“quelle dimissioni sono la causa del successivo percorso oppure ne costituiscono il presupposto previamente predisposto?”
Nel primo caso avremmo successione.
Nel secondo potremmo avere preordinazione.
E considerando tutto ciò che è già accaduto — senza necessità di ripercorrerne ogni volta il dettaglio — proprio questa distinzione potrebbe diventare il punto giuridicamente più delicato dell’intera vicenda.
Perché, quando più strumenti diversi vengono utilizzati nel tempo verso un risultato costante, la circostanza che l’ultimo strumento sia formalmente nuovo non impedisce di domandarsi se sia nuovo anche lo scopo, oppure soltanto il mezzo scelto per conseguirlo.