Redazionale a cura di Ulanbator
La prospettazione accusatoria formulata dal F.llo Antonino Recca, pur rivestita di categorie apparentemente ordinamentali — «unità dell’Obbedienza», «autorità degli organi centrali», «disciplina», «fedeltà al Gran Maestro», «prestigio dell’Istituzione» — pone, ad un esame propriamente giuridico, questioni assai più complesse di quanto la conclusione espulsiva lasci intendere.
Il nodo preliminare è uno: la fedeltà all’Istituzione non può essere surrettiziamente trasfigurata in obbedienza personale ed incondizionata al titolare pro tempore della Gran Maestranza.
Il Gran Maestro esercita certamente una funzione apicale nell’ordinamento del G.O.I.; ma proprio perché esercita una funzione, e non una potestà assoluta, la sua autorità trova titolo e limite nella Costituzione, nel Regolamento e nell’assetto delle competenze stabilito dalla Comunione.
Diversamente opinando, si finirebbe per postulare che la mera contestazione dell’esercizio dell’autorità costituisca, per ciò stesso, attentato all’autorità medesima: una vera e propria petitio principii, nella quale la legittimità di chi comanda viene presupposta per qualificare come illegittima la condotta di chi quella legittimità contesta.
Ed è precisamente questo il rischio che emerge dalla Tavola d’Accusa.
Si assume, anzitutto, quale dato indiscutibile la piena e definitiva legittimità del F.llo Antonio Seminario; si qualificano quindi gli atti del F.llo Leo Taroni come «insubordinazione» proprio perché contrastanti con tale autorità; dalla così ottenuta qualificazione si inferisce, infine, la necessità dell’espulsione.
La conclusione è già contenuta nella premessa.
E ciò appare ancor più problematico perché la controversia sulla governance del G.O.I. non costituisce una mera disputa politica interna, ma è stata ed è oggetto di plurimi procedimenti davanti all’Autorità giudiziaria ordinaria.
Da ultimo, il Tribunale di Roma, con provvedimento collegiale depositato il 14 luglio 2026, ha confermato la sospensione delle deliberazioni della Gran Loggia del 7 marzo 2026, ritenendo, in sede cautelare, che quelle che erano state denominate «interpretazioni autentiche» rappresentassero in realtà una «surrettizia introduzione, modifica e/o integrazione di norme regolamentari già esistenti». Lo stesso provvedimento ha lasciato espressamente aperto il giudizio di merito relativo alla più ampia controversia. Non può pertanto fingere di non esistere, all’interno dello stesso giudizio disciplinare, il contesto giuridico nel quale le condotte contestate si collocano.
Ma vi è di più.
L’espulsione non può essere la conseguenza automatica del dissenso.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione sul potere disciplinare delle associazioni è, sul punto, particolarmente rigorosa.
Cass. civ., Sez. I, 4 settembre 2004, n. 17907 ha affermato che il controllo dell’Autorità giudiziaria sull’esclusione dell’associato non è confinato al mero rispetto formale della procedura, ma investe anche la legittimità sostanziale della decisione.
Quando lo statuto utilizza formule generali ed elastiche — quali gravità della condotta, lesione del prestigio, incompatibilità con i valori associativi e categorie analoghe — il giudice deve verificare concretamente la proporzionalità tra il comportamento contestato, la lesione effettivamente arrecata e la radicalità dell’espulsione.
Il dato assume rilievo quasi paradigmatico nel caso in esame, poiché la sentenza n. 17907/2004 riguardava proprio un associato espulso per avere pronunciato espressioni considerate gravemente lesive del prestigio degli organi dell’associazione.
Ebbene, la Cassazione confermò l’annullamento dell’espulsione.
Non può sfuggire l’analogia con una Tavola d’Accusa che oggi invoca, fra le ragioni della massima sanzione, la lesione del «prestigio dell’Istituzione» e dell’«autorità degli organi centrali».
Non basta denominare una condotta «disgregativa» perché essa acquisti, quasi per effetto nominalistico, la gravità necessaria a recidere definitivamente il rapporto associativo.
Occorre provarne il fatto, la riferibilità personale, l’illiceità statutaria, la concreta lesività e la gravità proporzionata alla sanzione richiesta.
Questo orientamento non appartiene affatto ad una giurisprudenza remota.
Cass. civ., Sez. I, ord. 22 gennaio 2024, n. 2117 ha ribadito il medesimo principio: quando la causa di esclusione è espressa mediante formule generali oppure richiede una valutazione post factum della gravità del comportamento, il sindacato giudiziale deve estendersi alla «proporzionalità complessiva» fra lesione arrecata alle finalità associative e radicalità della sanzione espulsiva.
Il principio è dunque consolidato:
non è sufficiente dimostrare la contrarietà della condotta all’interesse associativo; occorre dimostrare perché quella condotta sia di gravità tale da rendere proporzionata proprio l’estinzione definitiva del vincolo associativo.
Ed ancora.
Cass. civ., Sez. I, ord. 16 settembre 2019, n. 22986 ha chiarito che l’art. 24 c.c. trova applicazione anche alle associazioni non riconosciute e che il giudice investito dell’impugnazione della deliberazione espulsiva ha il potere-dovere di verificare non soltanto la correttezza del procedimento, ma l’effettiva sussistenza dei fatti e della gravità richiesta per l’esclusione.
Ne discende un principio incompatibile con qualsiasi automatismo:
prima si accerta il fatto; poi la violazione; successivamente la sua gravità; soltanto infine si determina la sanzione.
Non può procedersi all’inverso, muovendo dalla premessa che l’espulsione sia «la pena che deve essere irrogata» e costruendo successivamente la qualificazione dei fatti necessaria a giustificarla.
E nel G.O.I. esistono già precedenti giudiziari assai significativi
La questione non è neppure soltanto teorica.
Nel procedimento riguardante Antonino Salsone, il Tribunale di Roma, con ordinanza del 30 novembre 2023, sospese l’efficacia della sanzione interna della censura solenne, accompagnata dall’esclusione dai lavori e dall’interdizione dalle cariche.
Il reclamo del G.O.I. venne successivamente respinto dal Tribunale di Roma in composizione collegiale con ordinanza del 5 aprile 2024.
Il Collegio ritenne, in particolare, che la natura apolitica dell’associazione non potesse essere interpretata sino al punto da comprimere indiscriminatamente la libertà dell’associato di manifestare, a titolo personale, il proprio pensiero attraverso mezzi destinati ad una pluralità indeterminata di destinatari.
Il precedente non significa, naturalmente, che qualsiasi video o qualsiasi dichiarazione del F.llo Leo Taroni debba ritenersi lecita.
Significa però una cosa assai precisa:
la mera diffusione pubblica di un pensiero sgradito agli organi dell’associazione non può essere automaticamente convertita in colpa disciplinare senza individuare il precetto specificamente violato e senza distinguere l’espressione individuale dall’azione istituzionale svolta in nome del G.O.I.
Ne consegue che il riferimento generico ai «video YouTube» è giuridicamente insufficiente.
Quali video?
Chi ne è autore?
Chi ne ha disposto la pubblicazione?
Quali proposizioni specifiche sarebbero imputabili personalmente al F.llo Leo Taroni?
Quale norma avrebbero violato?
Quale concreta lesione avrebbero arrecato?
Senza risposta a queste domande, l’addebito rischia di assumere la struttura della responsabilità per appartenenza, non della responsabilità personale per una condotta determinata.
Ancora più significativo è il precedente Martelli c. G.O.I., R.G. n. 41065/2022.
Con ordinanza del 18 novembre 2022, il Tribunale di Roma, giudice Cristina Pigozzo, sospese l’efficacia della decisione della Corte Centrale del G.O.I., valorizzando il pregiudizio derivante dall’impossibilità dell’associato di partecipare attivamente alla vita dell’associazione e di candidarsi alle cariche elettive. Il giudice osservò che risultava prevalente la tutela della facoltà dell’associato di partecipare alla vita associativa, anche mediante candidatura agli incarichi.
Questo precedente assume un rilievo particolare qualora una sanzione disciplinare incida, direttamente o indirettamente, sulla partecipazione alla vita istituzionale del G.O.I. mentre è in corso una contesa sulla titolarità delle massime cariche.
Non può essere il processo disciplinare a decidere surrettiziamente la controversia sulla Gran Maestranza
Ed è qui che la Tavola d’Accusa presenta il profilo più delicato.
Qualora le cosiddette «demolizioni delle Officine» vengano contestate al F.llo Leo Taroni perché egli avrebbe agito esercitando poteri che l’accusa ritiene spettanti esclusivamente al F.llo Antonio Seminario, il giudice disciplinare non può sottrarsi al problema logico antecedente:
con quale titolo quegli atti furono adottati e quale fosse, nel contesto della controversia allora esistente, la posizione rivendicata dal loro autore.
Naturalmente ciò non equivale ad affermare che il F.llo Leo Taroni sia stato definitivamente riconosciuto dall’Autorità giudiziaria quale Gran Maestro: una simile affermazione sarebbe, allo stato, inesatta.
Ma è altrettanto inesatto assumere il conflitto come inesistente e trasformare automaticamente la rivendicazione di una diversa legittimazione in «insubordinazione».
Tanto più che il Tribunale di Roma, nell’ordinanza cautelare del 27 maggio 2026, ha espressamente rilevato, a proposito dell’indizione di nuove elezioni, che l’investitura del F.llo Antonio Seminario era «tuttora sub iudice», traendone conseguenze proprio sul potere di procedere alla nuova consultazione.
Il processo disciplinare non può dunque essere utilizzato come succedaneo del giudizio sulla legittimazione degli organi, né può risolvere per via sanzionatoria ciò che forma oggetto di una controversia associativa e giudiziaria ancora articolata.
Diversamente, il sillogismo diverrebbe:
Seminario è il Gran Maestro perché l’organo disciplinare lo considera tale; Taroni ha contestato Seminario; dunque Taroni si è ribellato al Gran Maestro; dunque Taroni deve essere espulso.
Ma in tal modo il processo non accerterebbe la premessa.
La presupporrebbe.
CONCLUSIONI
Non si tratta, dunque, di negare che l’appartenenza al Grande Oriente d’Italia comporti disciplina, lealtà e rispetto dell’ordinamento.
Si tratta di comprendere a che cosa sia dovuta quella disciplina.
All’Istituzione o alla persona?
Alla Costituzione o alla volontà contingente dell’organo?
Alla legittima autorità o a qualsiasi atto proveniente da chi rivesta materialmente la funzione?
La differenza non è semantica.
È precisamente la differenza che intercorre fra ordinamento e potestà personale.
E soprattutto, alla luce di Cass. n. 17907/2004, Cass. n. 22986/2019 e Cass. n. 2117/2024, neppure l’accertamento di una condotta disciplinarmente rilevante consentirebbe di saltare il successivo e autonomo giudizio sulla proporzionalità dell’espulsione.
Perché l’espulsione non può essere la sanzione di chi dissente.
Può essere, ricorrendone rigorosamente tutti i presupposti, la sanzione di chi abbia posto in essere una condotta di gravità tale da rendere incompatibile la permanenza nell’associazione.
Ed è proprio tale gravità che deve essere provata, non proclamata.
In definitiva, non è sufficiente affermare che il F.llo Leo Taroni abbia messo in discussione l’autorità.
Occorre dimostrare che egli abbia violato l’ordinamento.
Perché, in un sistema che voglia definirsi ordinato dalla Legge, l’autorità non costituisce la fonte della propria legittimità: è la legittimità che costituisce il fondamento dell’autorità.
La Cass. n. 17907/2004 è probabilmente la citazione più forte da spendere contro Recca: il caso riguardava proprio l’espulsione per frasi ritenute lesive del prestigio degli organi associativi, e la Cassazione confermò l’annullamento della misura espulsiva.