di Ulanbator
Spett.le Redazione,
vorrei aggiungere un ulteriore elemento alla riflessione sul capo della Tavola d’Accusa nel quale al F.llo Leo Taroni viene contestato di avere “palesato all’esterno” l’appartenenza massonica del F.llo Antonino Recca.
Più si esaminano gli atti, meno il problema sembra riguardare una generica questione di privacy; e sempre più riguarda, invece, la stessa materialità dell’addebito.
Perché Antonino Recca non è stato semplicemente un Fratello il cui nominativo sarebbe rimasto confinato in un piè di lista riservato.
È stato Maestro Venerabile della R∴L∴ “San Giorgio e il Drago” n. 759 all’Oriente di Ragusa. La rivista ufficiale Erasmo, già nel 2013, lo indicava pubblicamente proprio come M.V. di quella Officina e, nello stesso articolo, come Garante d’Amicizia della Gran Loggia dell’Arkansas. Ancora prima, nel 2012, la medesima rivista lo qualificava quale Gran Rappresentante della Gran Loggia dell’Arkansas.
E non finisce qui.

Successivamente il F.llo Recca è stato pubblicamente indicato dal sito ufficiale del Grande Oriente d’Italia quale Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Sicilia, vale a dire una funzione che, per sua stessa natura, non è certo assimilabile alla posizione di un associato privo di proiezione istituzionale. Nel 2017 il GOI lo presentava nominalmente in questa veste in occasione di un convegno a Catania; nel 2019 lo indicava ancora quale Presidente del Collegio siciliano in iniziative massoniche delle quali l’Obbedienza dava pubblica notizia; nel 2022 era ancora il Presidente del Collegio e reggeva il maglietto della Sapienza durante la Tornata solstiziale siciliana.
Dunque non stiamo parlando di una appartenenza ricostruita per supposizioni.
La qualità massonica del F.llo Recca e le alte funzioni da lui ricoperte sono state pubblicamente rappresentate dallo stesso Grande Oriente d’Italia per anni.
E questo dato assume oggi un significato ancora più interessante alla luce degli stessi modelli amministrativi del GOI.
Negli Atti del Grande Oriente n. 21/2025, l’autocertificazione predisposta per il Maestro Venerabile contiene una dichiarazione specifica: chi assume la carica dichiara di essere consapevole e di accettare la possibilità di una “maggior visibilità pubblica connaturata alla responsabilità e agli adempimenti derivanti dalla carica stessa” e accetta che il proprio nominativo possa diventare di possibile conoscibilità pubblica per esigenze dell’Officina, del GOI e dei Collegi Circoscrizionali.
La circostanza è giuridicamente tutt’altro che irrilevante.
Naturalmente quel modulo è del 2025 e non consente di affermare che il F.llo Recca abbia personalmente sottoscritto negli anni precedenti quella identica formulazione.
Ma dimostra qualcosa di diverso: la stessa Istituzione riconosce che la carica di Maestro Venerabile comporta fisiologicamente una proiezione pubblica del nominativo.
Ed Antonino Recca non è stato soltanto Maestro Venerabile.
È stato M.V. della “San Giorgio e il Drago”, ha svolto funzioni internazionali pubblicamente indicate dal GOI ed è stato Presidente del Collegio circoscrizionale siciliano.
A questo punto la questione giuridica dovrebbe essere impostata correttamente.
Non:
«Taroni ha detto che Recca è massone?»
Ma:
«Attraverso quella dichiarazione, Taroni ha portato per la prima volta nella sfera pubblica una informazione che, fino a quel momento, Recca aveva mantenuto effettivamente riservata?»
Sono due cose profondamente differenti.
Perché una condotta di rivelazione presuppone logicamente un prima e un dopo.
Prima, il dato appartiene alla sfera riservata.
Dopo la condotta contestata, quel dato diviene pubblico.
Ma se il nome dell’interessato, la sua qualità di Maestro Venerabile, le sue funzioni massoniche e persino la Presidenza del Collegio dei Maestri Venerabili della Sicilia risultavano già da pubblicazioni ufficiali del GOI accessibili al pubblico, occorre individuare con precisione quale sia stato il quid novi prodotto da Taroni.
Che cosa ha saputo il pubblico dopo l’intervento del F.llo Leo Taroni che non fosse già conoscibile prima?
Questa domanda non è retorica.
È una questione di materialità della condotta, offensività concreta e nesso causale.
Anche il GDPR impone questa distinzione
Sul punto sarebbe peraltro improprio utilizzare il GDPR come formula generica.
È vero che l’art. 9 del Regolamento UE 2016/679 assicura una particolare protezione ai dati idonei a rivelare convinzioni religiose o filosofiche.
Ma lo stesso art. 9, par. 2, lett. e), considera specificamente il caso in cui tali dati siano stati “manifestamente resi pubblici dall’interessato”.
La Grande Sezione della Corte di giustizia, nella sentenza C-252/21, Meta Platforms, ha chiarito che tale situazione richiede un atto positivo e consapevole con il quale l’interessato abbia inteso rendere l’informazione accessibile al pubblico generale. Non basta, quindi, che una notizia sia accidentalmente reperibile sul web.
Ma nel caso di specie il problema è persino anteriore.
Qui abbiamo pubblicazioni istituzionali del GOI che identificano nominativamente Recca attraverso le funzioni massoniche ricoperte, per un arco temporale pluriennale.
Se poi fosse altresì documentato che l’interessato abbia personalmente rappresentato al pubblico la propria appartenenza, vi sarebbe un ulteriore elemento da valutare alla luce della nozione europea di dato manifestamente reso pubblico.
Ciò non significa — e deve essere detto con chiarezza — che un dato pubblico diventi liberamente utilizzabile per qualsiasi finalità.
La CGUE, con C-446/21, Schrems c. Meta, ha ribadito che la volontaria pubblicazione di un dato sensibile non equivale a una rinuncia perpetua alla tutela del GDPR: rimangono i principi di liceità, finalità, pertinenza e minimizzazione.
Ma questo conferma proprio la necessità di non confondere due accuse.
Una cosa sarebbe sostenere:
«Taroni ha effettuato uno specifico trattamento illecito di un dato personale di Recca».
Allora andrebbero individuati il dato, la diffusione, il contesto, la base giuridica, la finalità e la concreta eccedenza del trattamento.
Altra cosa è sostenere:
«Taroni ha palesato che Recca appartiene alla Massoneria».
In questo secondo caso occorre prima dimostrare che quella specifica informazione fosse ancora riservata.
Non si può retrocedere nella segretezza ciò che era già nella sfera pubblica
Ed è questo, a mio avviso, il vero punto.
La riservatezza protegge la scelta dell’interessato di non rendere pubblico un dato.
Non dovrebbe poter essere invocata per ricostruire retroattivamente come segreta un’informazione che era stata precedentemente esposta attraverso attività e incarichi pubblicamente documentati.
Non stiamo discutendo, infatti, del codice fiscale del F.llo Recca.
Non della sua residenza.
Non del numero di telefono.
Non di un piè di lista sottratto agli archivi del GOI.
Non dell’identità di altri Fratelli rimasti riservati.
Stiamo discutendo della qualità massonica di una persona che le pubblicazioni ufficiali dell’Obbedienza hanno indicato, nel corso degli anni, come:
Maestro Venerabile della “San Giorgio e il Drago”;
Garante d’Amicizia e Gran Rappresentante in rapporti internazionali;
Presidente del Collegio Circoscrizionale dei Maestri Venerabili della Sicilia.
E che cosa dovrebbe avere concluso il lettore di quelle pubblicazioni?
Che Antonino Recca fosse un profano accidentalmente invitato a dirigere il Collegio dei Maestri Venerabili?
È evidente che non può essere questo il significato.
Ed allora, se si vuole mantenere il capo d’accusa, occorre compiere il passaggio che fino ad ora sembra mancare:
individuare precisamente quale informazione riservata Taroni avrebbe divulgato.
Perché, in diritto disciplinare, prima della valutazione morale viene l’accertamento del fatto.
E prima dell’accertamento della colpa viene la domanda più semplice:
che cosa, esattamente, sarebbe stato rivelato?
Se la risposta consiste nella sola appartenenza del F.llo Antonino Recca al Grande Oriente d’Italia, il problema è evidente:
quella appartenenza era già documentalmente riconoscibile attraverso le fonti ufficiali del medesimo Grande Oriente d’Italia.
A quel punto non si tratta di chiedersi se la riservatezza massonica meriti tutela.
Certamente la merita.
Si tratta di chiedersi se sia giuridicamente possibile punire come “rivelazione” la ripetizione di una qualità che l’Istituzione aveva da anni consegnato alla conoscibilità pubblica.
Perché il segreto può essere violato.
Ma prima deve esistere.