Riceviamo dal curatore del Canale Telegram “Notizie massoniche italiane”, e pubblichiamo
Caro Fratello 🔰,
raccolgo volentieri il tuo invito, perché la proposta di introdurre espressamente nell’ordinamento del G.O.I. l’associazione di tipo mafioso e il concorso nella medesima fra le colpe massoniche merita, a mio giudizio, qualcosa di più di una adesione morale o di una dichiarazione di principio. Merita di essere portata sul terreno sul quale, prima o poi, ogni proposito serio deve misurarsi: quello della norma.
Muoverei da un dato che reputo preliminare, anche per evitare che la proposta odierna venga letta come una improvvisa risposta alle polemiche di queste settimane. Nel programma elettorale 2024 di “Noi Insieme”, Leo Taroni aveva già assunto, fra gli impegni solenni, una posizione di «avversione alla mafia, alla ’ndrangheta e alla camorra», impegnandosi affinché il Grande Oriente d’Italia mantenesse una «siderale distanza» e una avversione «totale, effettiva ed efficace» dalla criminalità organizzata e dalla stessa “mentalità mafiosa”. Quel programma aggiungeva, in termini che oggi acquistano un significato quasi programmaticamente profetico, che non avrebbero più dovuto esistere «zone grigie» né «flessibilità interpretative del Regolamento», reclamando rigore verso i comportamenti contrari all’etica e alle regole massoniche. (Agenparl)
Non attribuirei, naturalmente, al programma del 2024 ciò che esso non conteneva. Non vi era già scritta, ad litteram, la novella disciplinare oggi ipotizzata; vi era però, con sufficiente nettezza, il principio dal quale essa può discendere. Ed è precisamente questo il passaggio che mi pare oggi maturo: dalla proclamazione di una incompatibilità morale alla sua traduzione in una fattispecie giuridica, ex principio ad normam.
Per giungervi, tuttavia, occorre prima chiarire quale sia davvero la lacuna dell’ordinamento vigente.
L’art. 15 della Costituzione del G.O.I. già comprende nella colpa massonica le azioni contrarie alla lealtà, all’onore e alla dignità della persona umana, nonché i comportamenti della vita profana che tradiscano gli ideali dell’Istituzione. La stessa elaborazione interna del G.O.I. ha, del resto, riconosciuto da tempo le difficoltà applicative derivanti proprio dalla mancata tipizzazione delle condotte costituenti colpa massonica e dal regime sanzionatorio. (Grande Oriente d’Italia – Sito Ufficiale)
Per questo troverei eccessivo sostenere che, sino ad oggi, una condotta mafiosa fosse disciplinarmente irrilevante per il solo fatto di non essere nominata. Una partecipazione consapevole ad una organizzazione mafiosa difficilmente potrebbe dirsi estranea, prima facie, ad una clausola che richiama onore, lealtà, dignità e fedeltà agli ideali dell’Istituzione.
La lacuna, dunque, non è quella di un vuoto assoluto di precettività; è quella, più sottile ma non meno importante, della mancanza di una tipizzazione espressa, autonoma e inequivoca.
Ed è proprio qui che la proposta acquista, a mio avviso, la sua maggiore forza.
Una norma specifica non renderebbe illecito domani ciò che oggi sarebbe lecito; sottrarrebbe, piuttosto, una materia di eccezionale gravità alla variabilità dell’interpretazione. Vi sono settori nei quali la clausola generale costituisce saggezza dell’ordinamento; ve ne sono altri nei quali la determinatezza diviene essa stessa una garanzia. La criminalità mafiosa appartiene, per me, a questa seconda categoria.
Nessun organo di giustizia massonica dovrebbe trovarsi nella necessità di stabilire, caso per caso, se l’appartenenza ad una associazione mafiosa tradisca abbastanza gli ideali della Libera Muratoria.
La norma dovrebbe averlo già detto.
E proprio le cronache giudiziarie di queste settimane mostrano quanto il problema sia meno astratto di quanto potrebbe sembrare. Nell’operazione “Matrix”, coordinata dalla D.D.A. di Reggio Calabria, le fonti giornalistiche che riprendono gli atti descrivono un sistema di relazioni nel quale criminalità organizzata, professioni, apparati e presunti ambienti massonici vengono evocati in un medesimo tessuto investigativo. Nel caso di Gaetano Chirico, il collaboratore Maurizio Cortese avrebbe dichiarato che fosse «segnato nella loggia»; altre ricostruzioni giornalistiche parlano espressamente di presunta appartenenza massonica e di rapporti con ambienti dei servizi. (Il Quotidiano del Sud)
Ma proprio qui, a mio avviso, occorre mostrare la differenza fra una norma antimafia e una norma semplicemente emotiva.
Quelle fonti non dimostrano, allo stato di ciò che è pubblicamente disponibile, l’appartenenza di Chirico al G.O.I.; neppure consentono di trasformare una dichiarazione di collaboratore o una ricostruzione investigativa in una responsabilità definitiva. L’operazione Matrix, perciò, non dovrebbe essere adoperata quale grimaldello per costruire colpe per prossimità, per conoscenza o per mera evocazione giornalistica.
Semmai insegna il contrario.
Quanto più il fenomeno mafioso si muove attraverso relazioni, professioni, mediazioni e capitali sociali, tanto più una disciplina seria deve saper distinguere con precisione la responsabilità dall’ambiente, la condotta dal sospetto, l’accertamento dalla suggestione.
In dubiis, libertas; in probatis, severitas.
Ed è anche per questo che guarderei con particolare favore alla tipizzazione dell’associazione mafiosa e del concorso nella medesima: perché una norma precisa protegge nello stesso tempo l’Istituzione e l’incolpato. Rende più difficile fingere che una condanna mafiosa sia una vicenda profana priva di riflessi massonici; ma rende altrettanto difficile colpire qualcuno soltanto perché il suo nome compare in un’indagine, in una intercettazione o nelle parole di un terzo.
Vi è poi un secondo profilo che reputo decisivo. La mera introduzione della nuova colpa massonica non sarebbe, da sola, sufficiente.
L’art. 27 del Regolamento conosce una graduazione delle sanzioni sino all’espulsione. Se si introducesse semplicemente l’associazione mafiosa fra le colpe tipizzate lasciando intatta la discrezionalità sanzionatoria, il risultato sarebbe paradossalmente incompleto: avremmo finalmente nominato la fattispecie, ma non avremmo ancora stabilito quale conseguenza debba necessariamente derivarne quando la responsabilità penale sia stata definitivamente accertata.
Se il principio politico e ordinamentale è quello dell’assoluta incompatibilità fra appartenenza alla Comunione e criminalità mafiosa, allora fattispecie e sanzione dovrebbero essere costruite insieme. Alla condanna penale irrevocabile per associazione di tipo mafioso dovrebbe conseguire l’espulsione dall’Ordine, all’esito di un procedimento interno circoscritto alla verifica dell’identità del soggetto, dell’irrevocabilità della pronuncia e della corrispondenza del titolo di reato.
Analogo rigore impiegherei per il cosiddetto “concorso esterno”.
La formula è ormai stabilmente acquisita al linguaggio giuridico, ma tecnicamente non designa un autonomo articolo incriminatore: la figura nasce dal combinato disposto degli artt. 110 e 416-bis c.p. e dalla relativa elaborazione della giurisprudenza di legittimità. La Corte costituzionale stessa ha ricordato come il concorrente esterno sia il soggetto che, pur senza essere stabilmente inserito nell’organizzazione, fornisca consapevolmente un contributo causalmente efficiente alla conservazione o al rafforzamento del sodalizio. (Corte Costituzionale)
Per questo, dovendo redigere una disposizione destinata a incidere definitivamente sullo status massonico, eviterei la formula giornalistica «reato di concorso esterno» e preferirei quella più rigorosa di «concorso nel delitto di associazione di tipo mafioso ai sensi degli artt. 110 e 416-bis c.p.».
In re tam gravi, verba sunt praesidia.
Eppure, proprio Matrix suggerisce una cautela ulteriore.
La vita delle organizzazioni criminali non si esaurisce necessariamente nella figura dell’affiliato formalmente inserito nel sodalizio. Le indagini contemporanee descrivono spesso professionisti, mediatori, facilitatori, soggetti capaci di mettere a disposizione informazioni, relazioni, occasioni e accessi; ma sarebbe pericoloso trasporre automaticamente ogni forma di “contiguità” in una nuova colpa massonica tipica, perché una categoria tanto elastica rischierebbe di ricreare, con altro nome, quella medesima indeterminatezza che la riforma vorrebbe eliminare.
Perciò non introdurrei formule vaghe come “vicinanza alla mafia” o “contiguità mafiosa”.
Conserverei, piuttosto, la clausola generale dell’art. 15 per le condotte che, pur non essendo sfociate in una condanna per 416-bis o concorso nel medesimo, risultino comunque provate e incompatibili con gli ideali dell’Istituzione; e riserverei alla nuova fattispecie speciale il regime più severo e vincolato nei casi nei quali l’ordinamento penale abbia irrevocabilmente accertato proprio quelle condotte.
In tal modo si preserverebbe anche un principio già presente nella disciplina interna e che reputo saggio: l’autonomia del giudizio massonico rispetto al processo penale. La pendenza del procedimento davanti all’Autorità giudiziaria non dovrebbe creare una zona franca disciplinare, poiché vi possono essere fatti autonomamente rilevanti per la vita associativa; ma la sentenza penale irrevocabile per associazione mafiosa o concorso nella medesima dovrebbe assumere, nella nuova disciplina, una efficacia interna predeterminata.
Così si eviterebbero entrambi gli eccessi: trasformare l’avviso di garanzia in sentenza massonica, oppure trasformare il giudicato penale in un fatto che l’ordinamento interno possa ancora relativizzare.
Ed è qui, a mio avviso, che la proposta tornerebbe perfettamente a congiungersi con il programma del 2024.
Quel programma chiedeva “siderale distanza” dalla criminalità mafiosa, rifiuto delle “zone grigie” e superamento delle “flessibilità interpretative del Regolamento”. (Agenparl) Una novella ben costruita realizzerebbe esattamente quel disegno: togliere alla discrezionalità ciò che, per la sua gravità, non dovrebbe dipendere dalla discrezionalità, conservando al tempo stesso tutte le garanzie che distinguono la giustizia dalla vendetta e l’ordinamento dalla fazione.
Questa, dunque, sarebbe la mia proposta: tipizzazione espressa dell’associazione di tipo mafioso; formulazione tecnicamente corretta del concorso ex artt. 110 e 416-bis c.p.; espulsione quale conseguenza della condanna irrevocabile; salvaguardia dell’autonomia del giudizio massonico per le altre condotte provate; rifiuto, infine, di categorie ambigue quali la mera “vicinanza” o la “contiguità”, che rischierebbero di sostituire al diritto la reputazione.
Non una norma-manifesto, quindi, ma una disposizione capace di sopravvivere alle persone e alle stagioni della Comunione.
Perché la migliore disciplina antimafia, in un ordinamento, non è quella che adopera le parole più solenni; è quella che rende più difficile tanto proteggere il colpevole quanto sacrificare l’innocente.
Se nel 2024 Leo Taroni pose il principio, oggi si tratta di compiere il passo più impegnativo: dargli forma di diritto interno.
Quod in principiis positum est, in lege perficiendum