Riceviamo da Notizie massoniche italiane, e pubblichiamo il saggio breve di Ulanbator
Al Car.mo F.·.llo di Notizie Massoniche Italiane, alla cui veneranda età, congiunta alla lunga esperienza delle cose della nostra Comunione, mi rivolgo con quel particolare riguardo che il tempo, quando sia stato lungamente speso nell’osservazione degli uomini e delle Istituzioni, rende naturalmente dovuto, la vacanza del comando non produce vacanza dell’ordinamento; e quando una Istituzione, per sottrarsi alle conseguenze d’una controversia intorno al titolo, confonde la necessità di essere governata con la facoltà di creare un nuovo governante, essa non compone la crisi, ma aggiunge alla prima incertezza una seconda fonte d’incertezza, poiché alla questione di chi abbia diritto ad esercitare la potestà sovrana ne sovrappone un’altra, non meno grave, concernente il fondamento stesso di quella potestà che, sotto colore di necessità, venga nel frattempo esercitata.

È forse sotto questa specie, più antica e più propriamente giuridica della mutevole geometria delle appartenenze, che mi permetto di sottoporre alla Tua considerazione il problema posto oggi dalla figura di Giuseppe Trumbatore, non già chiedendomi se egli debba perseverare accanto a Seminario, accostarsi a Taroni o riservare a sé un differente avvenire, bensì interrogando quale natura abbia, nella tradizione costituzionale del G.·.O.·.I.·., l’ufficio di G.·.M.·.A.·. quando la pienezza del vertice venga meno nell’esercizio per una delle cause riconosciute dall’ordinamento e quale funzione possa spettare, in tali frangenti, a colui che sia chiamato non a decidere la titolarità della Gran Maestranza, ma a preservare la continuità della Comunione sino a quando quella titolarità possa nuovamente manifestarsi nelle forme del diritto.
I giuristi del secolo dei Lumi avevano già compreso quanto pericolosa possa diventare la necessità allorché essa cessi d’essere un fatto da governare e pretenda di trasformarsi in fonte del governo. La dottrina della reggenza, dell’impedimento e delle successioni controverse distingueva infatti con estrema cura il titulus dall’exercitium, poiché altra cosa è possedere il diritto alla dignità ed altra esercitarne temporaneamente alcune potestà affinché il corpo politico non rimanga privo di direzione; e precisamente da tale distinzione nasceva quella potestà vicaria che non costituisce una sovranità imperfetta né una successione anticipata, ma una funzione derivata e temporanea, alla quale la legge attribuisce quanto basta alla conservazione e sottrae quanto potrebbe convertire la custodia in appropriazione.
Vattel avrebbe ravvisato in tale distinzione uno dei presidi necessari alla continuità del corpo politico; Filangieri avrebbe domandato quale norma conferisca il potere, quale materia ne delimiti l’esercizio e quale termine ne determini la cessazione; Montesquieu, infine, avrebbe probabilmente riconosciuto il principio stesso della moderazione nell’impossibilità, per colui che esercita una potestà eccezionale, di estenderne da sé l’oggetto e la durata. E vi è, in questa antica diffidenza verso il potere che pretende di misurarsi con il metro della propria utilità, qualcosa che dovrebbe risultare particolarmente familiare ad una Comunione la quale ha sempre preteso di educare uomini liberi alla disciplina della legge e non uomini obbedienti alla mera fortuna delle persone.
Le nostre Costituzioni più antiche sembrano partecipare della medesima cultura. Quelle del 1920, come gli ordinamenti che le precedettero, non contemplavano l’autorità quale attributo personale capace di dilatarsi secondo il prestigio del titolare, ma quale ufficio circoscritto da competenza, procedure e responsabilità; l’obbedienza veniva riferita alle autorità regolari ed agli ordini legittimi, mentre la giustizia interna distingueva il fatto dall’accusa, l’accusa dalla prova, la prova dal giudizio e il giudizio dai rimedi, quasi che i nostri predecessori avessero voluto preservare, anche nella disciplina dell’Ordine, quella verità elementare secondo la quale nessuna buona intenzione sana il difetto della potestà necessaria a produrre legittimamente un atto.
È proprio per questo che reputo meritevole d’una nuova considerazione il precedente di Eugenio Chiesa, non quale formula pronta ad essere trasferita dal 1930 al presente, ma quale testimonianza d’una concezione costituzionale la cui sobrietà appare oggi sorprendentemente moderna. Quando la persecuzione fascista aveva disperso il G.·.O.·.I.·. e reso impossibile l’ordinario esercizio delle sue istituzioni, Domizio Torrigiani permaneva formalmente Gran Maestro benché materialmente impedito, mentre Giuseppe Meoni, primo G.·.M.·.A.·., si trovava anch’egli nell’impossibilità di esercitare regolarmente il proprio ufficio; fu allora Eugenio Chiesa, secondo G.·.M.·.A.·., ad assumere la direzione effettiva della Comunione ricostituita nell’esilio, senza che quella necessità di governo fosse convertita, mediante qualche sofisma dell’emergenza, nella pretesa d’un nuovo titolo gran maestrale.
La grandezza giuridica di quel passaggio risiede precisamente in ciò che non avvenne: l’exercitium poté essere separato dal titulus senza che il primo divorasse il secondo; l’impedimento del titolare generò una funzione necessaria, non un diritto alla successione; la continuità poté essere custodita senza fingere che il custode ne fosse divenuto proprietario. Chiesa ebbe dunque autorità sufficiente a servire l’Istituzione e limite sufficiente a non appropriarsene, mostrando come la provvisorietà, lungi dall’essere una imperfezione della potestà vicaria, ne costituisca invece il carattere essenziale, poiché chi regge per necessità deve sapere sin dall’origine non soltanto che cosa gli sia consentito fare, ma anche quando gli sarà imposto di cessare.
Sarebbe, naturalmente, improprio dedurre da questo precedente che l’odierna controversia determini per il solo fatto d’esistere una vacanza, un impedimento o una potestà vicaria in capo a Trumbatore; una crisi politica o giudiziaria non produce da sé il presupposto giuridico della reggenza, né la storia può essere adoperata per fabbricare una competenza che le norme vigenti non abbiano previamente contemplato. Il caso Chiesa serve precisamente al contrario: insegna che anche nelle ore più eccezionali la necessità di provvedere non autorizza ad inventare il titolo del provvedente, e che proprio quando la soluzione più opportuna sembra apparire con maggiore evidenza occorre domandare con maggiore severità quale norma la consenta.
La questione, pertanto, mi sembra un’altra e forse assai più degna d’essere approfondita da Notizie Massoniche Italiane: se l’ufficio di G.·.M.·.A.·. appartenga, storicamente e costituzionalmente, ad una più ampia architettura della continuità, destinata a preservare il G.·.O.·.I.·. nelle ipotesi in cui l’ordinario esercizio del vertice venga meno, e quali differenze siano state poste, nel succedersi delle Costituzioni, fra impedimento, sostituzione, vacanza, reggenza e successione. Anche l’ordinamento vigente conserva, entro fattispecie determinate che non possono essere dilatate per sola convenienza, la figura del G.·.M.·.A.·. quale soggetto al quale possono essere affidate funzioni sostitutive e, in ulteriori condizioni, contempla la reggenza degli Aggiunti sino alla ricostituzione ordinaria del vertice; circostanza che non consente di attribuire oggi a Trumbatore potestà che non possieda, ma impedisce altresì di ridurre quell’ufficio ad una semplice prossimità cerimoniale alla Gran Maestranza.
È precisamente qui che si apre, a mio avviso, l’occasione più alta per Giuseppe Trumbatore, occasione che sarebbe persino improprio misurare nei termini ordinari d’una futura candidatura. Se egli rimanesse soltanto l’esponente autorevole d’una parte, la sua figura continuerebbe ad essere letta secondo la fortuna di quella parte; se divenisse il beneficiario d’un accordo nel quale l’odierna pacificazione recasse già in sé la promessa d’una futura Gran Maestranza, ogni sua decisione presente rischierebbe di essere interpretata, anche ingiustamente, come anticipazione d’un corrispettivo futuro; se invece sapesse preservare il proprio ufficio da tale commercio delle successioni e, ove mai l’ordinamento ne richiedesse legittimamente l’opera, accettasse d’essere strumento della continuità senza divenire parte interessata alla distribuzione del domani, egli potrebbe compiere un passaggio ben più difficile e assai più raro, quello dall’autorevolezza d’una corrente all’auctoritas d’un uomo capace di appartenere all’Istituzione anche quando ciò richieda di non appartenere interamente ad alcuna fazione.
Una tale occasione non imporrebbe a Trumbatore di rinnegare Seminario, né di divenire taroniano, perché ridurre una scelta istituzionale a simili categorie significherebbe continuare a misurare la fedeltà col metro personale proprio nel momento in cui sarebbe necessario elevarla al rango dell’ufficio. Vi è una fedeltà che si presta all’uomo finché l’uomo rappresenta legittimamente una funzione, ed una fedeltà più alta che si deve alla Comunione ed alle sue leggi anche quando l’osservanza di esse costringa a distinguere l’amicizia, la gratitudine o la precedente appartenenza dalla responsabilità che deriva dalla dignità ricoperta; ed è proprio in tale distinzione che un G.·.M.·.A.·. potrebbe mostrare di non essere il semplice secondo d’un Gran Maestro, ma il titolare d’un ufficio che trae direttamente dall’ordinamento la propria ragion d’essere.
Sotto questo profilo, la migliore occasione per Trumbatore potrebbe consistere precisamente nel rifiutare che il proprio nome venga speso come moneta d’una successione anticipata. Se un giorno la Comunione, ricomposta nelle forme del diritto, dovesse giudicarlo degno della Gran Maestranza, quella investitura avrebbe tanto maggiore nobiltà quanto meno apparisse acquistata durante la crisi; la considerazione maturata nell’aver servito senza domandare garanzie sul futuro avrebbe infatti un valore infinitamente superiore a qualunque patto, perché il primo deriva dalla condotta, mentre il secondo rimane sempre sospeso al sospetto della convenienza.
In ciò il precedente Chiesa offre forse il paragone più fecondo, purché non se ne abusi: non perché Trumbatore debba “diventare Chiesa”, formula che sarebbe storicamente e giuridicamente ingenua, ma perché Chiesa dimostrò che la massima utilità istituzionale d’un uomo può talvolta coincidere con la sua rinuncia ad appropriarsi dell’utilità politica che quella stessa funzione gli offrirebbe. Egli governò senza convertire il governo in titolo; e proprio per questo il suo nome rimase legato alla continuità dell’Istituzione anziché alla conquista d’una dignità resa disponibile dall’emergenza.
Anche l’eventuale commissione di saggi della quale si discorre potrebbe trovare entro questa concezione una collocazione assai più precisa: non organo sovrano, non tribunale dell’emergenza, non fonte informale d’una nuova Costituzione, ma sede di studio capace di comparare le antiche norme, esaminare le insufficienze manifestate dalla crisi, elaborare proposte e restituirle agli organi competenti, affinché nessuna riforma nasca già contaminata dal medesimo vizio che pretende di correggere. La sapienza può preparare una legge migliore, ma non genera da sé la competenza a porla; così come una reggenza può preservare l’Istituzione, ma non riceve da tale servizio il diritto di decidere chi dovrà possederla dopo.
È perciò che mi permetto di sottoporre proprio a Te, Car.mo F.·.llo, forte di una esperienza che abbraccia assai più stagioni di quelle che molti di noi abbiano personalmente conosciuto, la possibilità d’una ricognizione storica che vada oltre la contingenza presente e cerchi nelle antiche Costituzioni, nel precedente di Eugenio Chiesa e nelle successive esperienze di supplenza e reggenza la natura originaria della funzione vicaria nel G.·.O.·.I.·., affinché possa comprendersi se la nostra tradizione abbia già elaborato, magari senza formularla nei termini moderni, una vera dottrina dell’interregno massonico, nella quale l’autorità temporanea venga concepita come potere di conservazione e non come anticamera della successione.
Una simile ricostruzione permetterebbe forse anche di liberare l’attuale dibattito da una alternativa che reputo troppo povera: o Seminario o Taroni, o fedeltà o tradimento, o permanenza nel campo originario o passaggio a quello avverso. Prima ancora delle persone esiste infatti un problema di forma costituzionale, e precisamente la capacità d’un ordinamento di attraversare le proprie crisi senza consentire che ciascuna crisi produca nuove potestà innominate e nuovi diritti costruiti ex post per soddisfare le esigenze del momento.
Ed è proprio qui che l’occasione di Trumbatore potrebbe assumere un significato storico. Qualora egli sapesse sottrarre la propria figura alla contrattazione del futuro, mantenere distinta la dignità dell’ufficio dalla fortuna delle parti ed offrire, se e soltanto quando il diritto ne fornisse titolo, la propria funzione alla continuità della Comunione senza trasformarla in prelazione sulla Gran Maestranza, avrebbe forse conseguito qualcosa di assai più difficile d’una vittoria politica: avrebbe mostrato che un uomo può crescere nell’autorità precisamente nella misura in cui accetta di non accrescere arbitrariamente il proprio potere.
In un secolo nel quale quasi ogni transizione viene giudicata dal nome di colui che alla fine prevale, sarebbe un singolare ritorno alla migliore sapienza del Settecento ricordare che la qualità d’un ordinamento si misura, invece, dalla sua capacità di rendere persino l’uomo necessario subordinato ad una norma che non dipende da lui; e che la gloria più rara d’un magistrato temporaneo non consiste nell’essere ricordato quale colui che approfittò dell’interregno per divenire successore, bensì quale colui che rese possibile la successione senza averne previamente disposto.
Se dunque nella presente crisi esiste davvero una occasione per Giuseppe Trumbatore, essa potrebbe essere questa: rendere la propria persona meno necessaria proprio affinché l’ordinamento torni ad esserlo interamente, custodendo, ove gliene sia dato legittimo titolo, il presente senza negoziare il futuro e lasciando che ogni eventuale futura dignità gli venga, se mai dovrà venire, non quale prezzo della pacificazione ma quale libero giudizio della Comunione una volta restituita alle proprie regole.
È una via più difficile delle alleanze, ma forse proprio per questo più degna d’un G.·.M.·.A.·. e dell’antica idea secondo la quale il potere riceve grandezza non dalla facoltà di trattenere ciò che gli viene affidato, bensì dalla capacità di restituirlo intatto all’ordinamento dal quale lo aveva ricevuto.
Un T.·.F.·.A.·.
Ulanbator